Condominio

L’ascensore non si mette se rende gli spazi comuni inservibili all’uso

di Veronica Previti

Con la sentenza 20 dicembre 2017 il Tribunale di Arezzo si è occupato di un caso che trae origine da un condòmino che ha iniziato a costruire un impianto elevatore su un resede condominiale. Il procedimento ha avuto avvio a seguito di azione di denuncia di nuova opera decisa con ordinanza che ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione dell'ascensore e si conclude con la sentenza in questione, di condanna alla rimozione del manufatto con ordine di ripristino del precedente stato dei luoghi.
Nel caso di specie il condòmino che ha iniziato a costruire sostiene:
- che l'ascensore è la unica possibilità di accesso all'appartamento di sua proprietà, posto al terzo piano, per la suocera disabile
- che vi è il consenso della maggioranza dei condòmini alla installazione
- che l'intervento non configura una innovazione e non comporta alcuna illegittima compressione dei diritti degli altri condòmini, concretizzandosi in una modifica per il miglior godimento della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile senza limitazioni sulla stessa
A fronte di ciò, il Tribunale ritiene viceversa che la piattaforma elevatrice costruita sul resede comune:
- sia altamente ingombrante e che, anche vista la ridotta dimensione del resede stesso, realizzi di fatto l'occupazione esclusiva da parte del condòmino dello spazio comune che risulta in pratica quasi completamente asservito alla nuova struttura con una opera duratura che impedisce ogni ulteriore attività degli altri condòmini
- costituisca un utilizzo della cosa comune da parte del singolo condòmino che impedisce agli altri di farne parimenti uso in violazione dell'art. 1102 codice civile nonché, nello stesso tempo, una innovazione che rende la parte comune inservibile all'uso dal parte degli altri condomini in violazione dell'articolo 1120 codice civile.
Gli articoli sopra richiamati, per quanto qui di interesse, prevedono infatti rispettivamente:
- l'articolo 1102 al primo comma, che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
- l'articolo 1120 al secondo comma numero 2, che i condomini possano disporre con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, le innovazioni che nel rispetto della normativa di settore abbiano ad oggetto opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche e, all'ultimo comma, che sono vietate, tra le altre, le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino.

Tutto ciò premesso la pronuncia in questione evidenzia che se da un lato è vero:
- che il condòmino ha pieno diritto di utilizzare la cosa comune in maniera più intensa sino anche ad escluderne gli altri
- che in tema di innovazioni (quale è certamente l'aggiunta di un ascensore) i condòmini, con le maggioranze previste, possono disporre ogni modifica o aggiunta diretta al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni
è altrettanto vero che gli articoli richiamati prevedono dei limiti assolutamente invalicabili e talmente intensi che anche il singolo condòmino leso nel proprio diritto, come in questo caso, può farli valere anche contro la decisione di tutti gli altri.
Ne consegue che sono appunto vietati quegli usi che alterino la destinazione della cosa comune impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e, nel contempo, le innovazioni che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino (con, in questo ultimo caso, l'unica eccezione della decisione alla unanimità, non verificatasi però nell'ipotesi qui alla attenzione).
Sulla pronuncia in esame va precisato che occorre considerare che una cosa è l'uso autonomo che il singolo condòmino faccia della cosa comune, in sé possibile e legittimo, altro è l'uso esclusivo, laddove lo stesso pregiudichi il pari uso degli altri condomini e, inoltre, che si può procedere con innovazioni in presenza delle dovute maggioranze ma a patto che le stesse non rendano le parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Tutto ciò posto il Tribunale non ha ritenuto neppure fondata la ulteriore eccezione sollevata a giustificazione dell'intrapresa costruzione - relativa alla presunta utilità della stessa quale superamento di barriere architettoniche, stante la situazione di disabilità del soggetto che avrebbe dovuto in concreto servirsi dell'ascensore - ed ha precisato che la recente giurisprudenza, in linea con quanto previsto nell'articolo 1120 del codice civile, è concorde nel ritenere che l'abbattimento delle barriere architettoniche è principio subordinato rispetto a quelli di inservibilità all'uso ed al godimento da parte del singolo condòmino, richiamando a tale proposito tra l'altro la sentenza 24235/2016 della Corte di Cassazione civile la quale precisa appunto che non è possibile costruire una innovazione se questa comprometta l'utilizzo di un bene da parte anche di un solo condòmino poiché il diritto di proprietà (nel caso di specie il diritto del singolo condòmino sul bene comune) prevale comunque e sempre sul diritto della persona disabile di intervenire sull'edificio per abbattere le barriere architettoniche.

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