Condominio

Il rito toscano per una vita senza rumori in condominio

di Valeria Sibilio


L'Agenzia toscana per la protezione dell'ambiente indica le regole per una vita in condominio senza rumori molesti e senza liti. La quiete e la quotidianità dei condòmini, a volte, sono infatti messe a dura prova dai rumori molesti che ledono la tranquillità della vita condominiale. Rumori eccessivi, volume alto di radio e tv, schiamazzi di bambini, sono solo una parte dell'inquinamento acustico in grado di causare liti tra vicini.
La legge, a questo proposito, tutela i condòmini con l'articolo 659 del Codice Penale «Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone», supportato dal 612 bis - atti persecutori, applicato a tutte le situazioni in grado di creare disturbo a chi le subisce. Ovviamente, è auspicabile la collaborazione attiva tra i condòmini e l'intervento dell'amministratore per superare in via bonaria la problematica. In caso contrario, si può verificare se nel Comune siano presente regolamenti che disciplinino le attività rumorose e la “civile convivenza”, come ad esempio quelli del Comune di Firenze, nei quali sono spesso introdotte disposizioni che regolamentano anche alcune delle più comuni attività rumorose di tipo domestico, come taglio dell'erba o piccoli lavori edili in civili abitazioni.
La Regione Toscana ha previsto il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale nel caso in cui il rumore sia provocato da attività produttive o da infrastrutture di mobilità. Nel caso in cui il Comune si sia dotato di uno dei regolamenti sopra indicati, è possibile segnalare la problematica alla Polizia municipale, chiedendo il rispetto di quanto contenuto nel regolamento comunale nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto. È sempre possibile, comunque, rivolgersi al Giudice di Pace del luogo dove le immissioni rumorose si verificano. L'art. 844 del Codice civile, detta un principio generale per cui il proprietario di un immobile non può impedire i rumori che provengono dal fondo o abitazione del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità. Quest'ultima verificabile attraverso una misurazione con strumento tecnico rivolgendosi ad un tecnico abilitato in acustica. Di particolar aiuto sono le schede informative con supporti grafici realizzate dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che illustrano varie disposizioni a superamento della problematica. Per informazioni e segnalazioni ambientali, l'Agenzia è contattabile attraverso l'indirizzo di posta elettronica urp@arpat.toscana.it o al Numero Verde 800 800 400.

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