Condominio

Ascensori e sicurezza, le responsabilità dell’amministratore

di Giulio Benedetti

La normativa relativa agli ascensori e la responsabilità dell'amministratore condominiale nell'adeguamento alla normativa di sicurezza .
A seguito di recenti e tragici fatti di cronaca la pubblica opinione si interroga sulla sicurezza degli ascensori anche e soprattutto in ambito condominiale e l'amministratore , pertanto , è chiamato a suggerire alle assemblee dei condomini le scelte migliori in argomento. In merito occorre notare che la normativa è assai stratificata e di non facile reperimento in quanto i testi normativi si sono succeduti nel tempo senza che il legislatore operasse alcun intervento di collegamento. La prima normativa risale alla legge 24/10/1942 n. 1415 e successivamente sono stati emanati il DPR 24/12/1951 n. 1767 ed il DPR 29/5/1963 n. 1497, mentre la normativa più recente e significativa è costituita dal DPR 30/4/1999 n. 162 che ha abrogato l'articolo 60 del RD 773/1931 ( testo unico sulle leggi di sicurezza ), gli articoli da 1 a 12 della legge 1415/1942 (impianto di esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) e gli articoli a 1 a 5 e l'articolo 11 del DPR 1767/1951 ( regolamento di esecuzione della legge 1415/1942).
Il DPR 30/4/1999 n. 162 ( GU n. 134 del 10/6/1999) recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 95/16/CE ( pubblicata su GUCE L 213 pag. 1) per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori la quale si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni ed ai componenti di sicurezza ivi contenuti (art. 1) . La direttiva contiene le seguenti importanti definizioni :
- l'ascensore è un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi ed è destinata al trasporto di persone , di persone e cose, di cose se una persona può entrare nella cabina senza difficoltà e se nella cabina vi sono dei comandi ;
- l'installatore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione , della fabbricazione , dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore , che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità ;
- la commercializzazione dell'ascensore avviene allorquando l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente .
- i componenti di sicurezza sono indicati nell'allegato IV del DPR 162/1999 ;
- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza , che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità ;
- l'ascensore modello viene definito quello rappresentativo e la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definiti in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.
Tale ultima definizione è assai importante per l‘effettuazione dei controlli poiché nella documentazione tecnica devono essere chiaramente indicati (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso. In ogni caso la direttiva 95/16/CE consente la dimostrazione con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.
Il DPR 162/1999 si applica (art.1) soltanto :
- agli ascensori , in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni , nonché ai componenti di sicurezza , utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV ;
- agli ascensori in pantografo e agli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide .
E' definito (art.2) montacarichi l'apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 kg. che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi , destinata al trasporto di sole cose ed è inaccessibile alle persone o se accessibile non è munita di comandi posti la suo interno o alla portata di una persona che si trova la suo interno.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7188/2018 ha rigettata il ricorso avverso una sentenza di condanna di un imprenditore per cooperazione colposa , assieme ad altri imputati, nell'aver cagionato lesioni gravi ad un dipendente che era precipitato all'interno di un vano per ascensore. In particolare l'imputato era stato riconosciuto colpevole della violazione di varie norme del d.lvo n. 81/2008 tre cui l'insufficiente consistenza dei parapetti, l'inidoneità degli stessi a resistere alle forze di urto, la mancata verifica di un sistema di verifica delle opere provvisionali, la mancata presenza di tavole fermapiede, , la mancata nomina di un responsabile per la sicurezza , la mancata partecipazione dell'impresa alle riunioni di cantiere.
La Corte afferma che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dai lavoratori il rispetto delle norme cautelari. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa , per causa sopravvenuta, dal comportamento del lavoratore avente il carattere di eccezionalità, di abnormità , dell'esorbitanza al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. Nel caso trattato la Corte ha escluso che la condotta del lavoratore fosse abnorme in quanto inserita nell'attività lavorativa specifica dell'intonacatura ed in stretta relazione proprio con la tipologia dell'intervento , seppur attuato secondo modalità non conformi alle regole di comune prudenza. La prevedibilità della condotta del lavoratore può desumersi dal fatto che fosse notoria all'interno del cantiere, da parte di diversi soggetti coinvolti nella sua gestione, sia la prassi della rimozione dei parapetti , sia la pratica della movimentazione della macchina per l'intonacatura mediante il varco del vano ascensore.

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