Condominio

Rendiconto, quali poteri ha l’assemblea se mancano i requisiti di legge?

di Antonio De Stefano

Con la legge 220 del 2012 il legislatore ha introdotto nel Codice civile l'art. 1130 bis intitolato “Rendiconto condominiale” per il quale il rendiconto deve contenere “le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”. Il legislatore non ha previsto però alcun tipo di sanzione per il mancato rispetto dei suddetti requisiti. Infatti l'art. 1138, 4 comma del c.c. non riporta l'art. 1130 bis c..c tra le norme inderogabili da parte del regolamento condominiale. Ciò potrebbe far supporre che l'assemblea possa decidere criteri diversi per la redazione del rendiconto condominale.
Il tema del mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1130 bis. c.c. è stato oggetto di diverse sentenze della giurisprudenza di merito con esiti contrapposti.
Una parte ha ritenuto nullo il verbale di assemblea che aveva approvato un rendiconto consuntivo privo della nota esplicativa ritenendo che <appare difficile riconoscere come “conforme a diritto” e non “in violazione di legge” la delibera che approvi un bilancio che conforme al disposto dell'art. 1130-bis c.c. non è.> (Trib. di Torino sent. n. 3528 del 04/07/17) . Lo stesso dicasi se il rendiconto condominiale è privo degli elementi indicati nella prima parte dell'art. 1130 bis c.c. e del riepilogo finanziario <Inoltre, per consentire ai condomini di apprezzare e valutare il bilancio, l'amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc), l'indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l'indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive (fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico. Modalità di predisporre il bilancio previste anche dal legislatore con il novellato art. 1130-bis c.c.. Onde la mancanza di tali indicazioni, che conferiscono certezza e chiarezza al bilancio, ovvero la presenza di elementi che ne inficino la veridicità quali l'omissione o l'alterazione dei dati (ad esempio sugli interessi dei depositi) determina l'illegittimità del bilancio stesso che si estende alla delibera che l'approvi e che sia oggetto di contestazione> (Trib. di Roma sent. del 02/10/17) . Dello stesso tenore la sentenza del Tribunale di Avellino per il quale <la mancanza di uno degli elementi costitutivi ex lege del rendiconto è un vizio di particolare gravità e lascia presumere un deficit informativo a cui non possono soccorrere le altre parti del documento, stante la diversa funzione che ciascuna di esse assolve. Il difetto assoluto della nota di sintesi ha privato dunque il rendiconto consuntivo di un elemento strutturale> (sent. del 17/11/17).
Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene che il mancato rispetto nella redazione del consuntivo dei criteri indicati nell'art. 1130 bis. c.c. comporti l'annullabilità della delibera di approvazione in quanto si tratta <di censura della legittimità del rendiconto condominiale sotto il profilo dei dati formali> (Trib. di Larino sent. n. 482 del 12/10/17 ; Trib. di Monza sent. n. 168 del 25/01/16). Dello stesso avviso il Tribunale di Pisa per il quale <l'assemblea ha certamente il potere di approvare un rendiconto, e il fatto che sia incompleto non fa venir meno questo potere, ma comporta la prescrizione legali…il mancato rispetto dell'art. 1130 bis c.c. non appare riconducibile ad alcuna ipotesi di nullità> (sent. n. 20 del 05/01/18). In particolare il tribunale pisano fa notare come una diversa soluzione non sarebbe conforme al diritto in quanto in caso di mancata convocazione di alcuni condomini all'assemblea, il relativo verbale è annullabile e non nullo, ed è certo molto più grave la situazione in cui un condomino non abbia conoscenza della convocazione dell'assemblea da quella in cui lo stesso sia messo in condizione di parteciparvi ma non abbia tutti gli elementi per decidere.
Sul tema delle conseguenze del mancato rispetto dell'art. 1130 bis. c.c. non vi è una visione unanime in giurisprudenza e data la differenza tra nullità della delibera (che può essere fatta valere in ogni tempo) ed annullabilità della stessa (che prevede un tempo di 30 giorni per la sua impugnazione) sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
Intervento che non è detto che avvenga dato che l'amministratore condominiale farà prima a predisporre un nuovo rendiconto condominale rifacendosi all'art. 1130 bis c.c. ed a farlo approvare dall'assemblea dei condomini che consigliare alla stessa di impugnare l'eventuale sentenza che abbia dichiarato nullo il precedente verbale, dati anche i costi da sopportare in termini di spese legali.

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