Condominio

Acqua, spese ingiuste ma il regolamento non si può toccare

di Cesare Rosselli

Spese per il consumo dell'acqua, il Tribunale di Milano ha chiarito che il regolamento condominiale contrattuale non si tocca.

La sentenza 2505/2018 del Tribunale di Milano (Giudice Arianna Chiarentin) ha deciso su un caso che ci si trova spesso ad affrontare. Alcune unità immobiliari di un condominio erano state destinate ad un'attività medica; da quel momento i consumi dell'acqua potabile erano divenuti altissimi. Il regolamento condominiale contrattuale stabiliva che dette spese dovessero essere ripartite in base ai millesimi di proprietà. Alcuni condòmini hanno convenuto in giudizio tutti gli altri e il condominio medesimo chiedendo la modifica della clausola regolamentare, in quanto la sua applicazione conduceva in concreto ad una lesione dei diritti dei singoli condòmini che si vedevano addebitate spese molto elevate per consumi di fatto ritenute della sola attività medica.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda considerando che non rientra tra i poteri dell'autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento contrattuale e i criteri di riparto delle spese ivi convenuti: in questi casi il sindacato della magistratura è limitato ai profili di legittimità, con esclusione di qualsiasi potere di merito.

Nel caso in questione un aspetto rilevante non è stato affrontato perché non sottoposto al giudizio del Tribunale: il fatto che la volontà dei condòmini, concretatasi nell’inattacabile regolamento contrattuale e nel relativo criterio di riparto delle spese per l'acqua secondo i millesimi di proprietà, si fosse formata prima del mutamento di destinazione di alcune unità immobiliari ad attività medica: sotto questo profilo sarebbe stato interessante verificare la possibilità di applicare il principio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

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