Condominio

Rumore, si interviene solo quando colpisce una «pluralità di persone»

di Paolo Accoti

Le immissioni rumorose risultano punibili solo quando potenzialmente percepibili da più persone. La giurisprudenza è costante nel ritenere sussistente il reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone quando i rumori, eccedenti la normale tollerabilità, siano teoricamente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.
A tal proposito, infatti, la fattispecie criminosa risulta configurabile, ex art. 659 Cp, allorquando chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
In ambito condominiale, pertanto, pur non essendo necessario che il rumore debba molestare una moltitudine di persone individuate, occorre quanto meno che il frastuono sia potenzialmente idoneo ad essere percepito da un numero indefinito di persone e, quindi, disturbare non solo gli appartamenti adiacenti la fonte rumorosa, ma anche una parte più considerevole dei residenti nel medesimo condominio.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14596, pubblicata in data 30 Marzo 2018.
La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da una condomina, poi costituitasi parte civile nel successivo processo penale, la quale lamentava il disturbo del proprio riposo e quello degli occupanti gli appartamenti adiacenti l'abitazione di un altro condomino, il quale era solito mantenere alto il volume del televisore fino a tarda notte.
Il Tribunale di Teramo, sentiti al riguardo - quali testimoni - la medesima parte civile e la di lei figlia, nonostante questi da tempo non abitasse più nel condominio, condannava l'imputato alla pena di euro 200.00 di ammenda per violazione dell'art. 659 Cp.
Proponeva ricorso per cassazione il condomino, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Il Supremo Collegio, dopo avere considerato che l'unico elemento di riscontro alle dichiarazioni della costituita parte civile - che, in quanto tale, risultava portatrice di un interesse personale nella vicenda - fosse rappresentato dalle dichiarazioni della figlia di costei, sebbene la stessa, per sua esplicita ammissione, al momento dei fatti non viveva più con la madre nell'appartamento in condomino oggetto delle immissioni rumorose, ritiene che il Tribunale abbia effettivamente omesso di esaminare l'intensità delle immissioni sonore e la loro idoneità a cagionare disturbo alla quiete pubblica.
A tal proposito ricorda che <<in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11031; idem Sezione I penale, 25 maggio 2011, n. 20954), rileva, tuttavia, la Corte che i pur astrattamente rilevanti altri elementi probatori debbono essere dotati di adeguata decisività.>>.
Tuttavia il Tribunale, pur avendo dato atto di una certa animosità fra le parti in causa, ha attribuito valenza determinante alla sola testimonianza resa dalla denunziante, sebbene il condominio fosse abitato da circa 10 famiglie.
La Suprema Corte rammenta tuttavia che, ai fini della sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblica, <<sebbene non è necessario che vi sia in atto la lesione di posizioni soggettive riferibili ad una moltitudine di persone individuate, è tuttavia indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 dicembre 2011, n. 47298); come è stato, in particolare, rilevato, proprio in fattispecie in cui le immissioni sonore erano avvenute in un edificio condominiale, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni deve essere riferibile non solo agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 novembre 2013, n. 45616).>>.
Nel caso concreto la corte di merito non ha affatto verificato se i suoni provenienti dall'apparecchio televisivo, per la loro intensità, fossero tali da interessare non solo l'abitazione immediatamente limitrofa, ma anche gli ambienti ulteriori, violando il principio sopra detto.
La sentenza impugnata, pertanto, viene annullata con rinvio al Tribunale di Teramo, che, in diversa composizione, in applicazione dei principi esposti, rivaluterà la effettiva ricorrenza degli estremi del reato contestato.

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