Condominio

Biancheria stesa, niente sgocciolamenti

di Valeria Sibilio

La biancheria stesa è una delle fonti più frequenti di liti tra condòmini. Una questione banale che, spesso, sfocia in procedimenti giudiziari. L'ordinanza della Cassazione n°8223 del 2018 trae origine dal ricorso possessorio proposto da una condòmina, nei confronti di un vicino, con il quale si lamentava in relazione allo spoglio/molestia subito nel possesso del cortile antistante la sua casa di abitazione e posto in essere mediante l'interramento di una conduttura fognaria di scarico alla rete pubblica e di un tubo di acqua pulita, oltre l'installazione di fili per la biancheria nello spazio aereo sovrastante il cortile e la chiusura con un muretto di conci di tufo del sottoscala di accesso alla casa di abitazione del resistente. Costituendosi nel procedimento possessorio, il condòmino eccepiva la mancanza degli elementi costitutivi, materiali e soggettivi dello spoglio. Il Tribunale di primo grado non emetteva provvedimenti interinali, ragion per cui la ricorrente proponeva reclamo che veniva accolto in relazione alle lesioni del possesso provocate dal tubo dell'acqua pulita, dalla chiusura del sottoscala ed dallo sciorinamento della biancheria. Il giudizio sul merito si concludeva con il rigetto del ricorso possessorio e la revoca dell'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nonché compensazione delle spese.
Contro tale pronuncia, la ricorrente proponeva appello, accolto dalla Corte d’appello limitatamente al motivo riguardante lo sciorinamento della biancheria, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione sulla differenziazione fra spoglio e turbativa e considerando che l'istruttoria aveva fatto emergere la prova testimoniale del gocciolamento del bucato steso sui fili.
Contro la pronuncia della Corte d'appello, il condòmino proponeva ricorso, articolato in tre motivi. Con il primo motivo, riteneva che la Corte territoriale avesse ritenuto che la predisposizione dei fili recasse di per sé una limitazione al possesso e fosse sufficiente a configurare una turbativa del possesso, mentre non era stato dimostrato, da parte ricorrente, che la loro apposizione avesse ostacolato il transito da e per la sua abitazione. Motivo apparso infondato, in quanto non specificava il principio interpretativo violato, ma auspicava una nuova valutazione della fattispecie, a sé favorevole. Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva che la Corte avesse invertito il contenuto della testimonianza del condòmino stesso, il quale avrebbe dichiarato l'esatto contrario di quanto attribuitogli dalla Corte territoriale e cioè che quando si era recato sul posto non aveva notato gocciolamento del bucato steso sui fili. Motivo, questo, risultato inammissibile trattandosi di errore revocatorio ex art. 395 cod. proc. civ. deducibile avanti alla Corte d'Appello che aveva emesso la sentenza censurata. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava il fatto che la Corte non avesse considerato la durata annuale della turbativa e che l'appellato avesse eccepito la decadenza della ricorrente dall'azione di manutenzione. Motivo apparso infondato, perché censura l'apprezzamento di fatto svolto dal giudice di secondo grado in merito ai presupposti della tutela possessoria riconosciuta con riguardo ai fili per stendere, peraltro introducendo la questione non proposta prima della durata ultrannuale della turbativa.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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