L'esperto rispondeCondominio

Per installare l’ascensore si può tagliare la scala?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Amministro un condominio di 4 piani sprovvisto di ascensore con 8 condòmini, 2 per piano. Per l'installazione dell'impianto elevatore necessita “tagliare” le rampe della scala lasciando una larghezza residua di circa 66 cm. I proprietari degli immobili a primo piano, che non vogliono partecipare alla spesa, si oppongono a questa modifica del vano scala in quanto ritenuta insufficiente, per esempio, per il passaggio di una eventuale barella (non entrerebbe neanche nell'ascensore che si andrebbe ad installare). Come devo comportarmi? È una decisione che va presa all'unanimità, quella del restringimento della scala, oppure con le maggioranze di legge?

Non esiste, a livello di legislazione nazionale, un riferimento univoco in relazione alla misura della larghezza delle scale. Occorre pertanto avere riguardo al Regolamento comunale o dal Regolamento Urbanistico Edilizio locale. Si possono tuttavia indicare alcuni utili riferimenti normativi di livello nazionale. Il D.M. 236/1989, ad esempio, prevede al punto 4.1.10 che “la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone e il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale”. La stessa fonte aggiunge al punto 8.1.10 che “le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala”. Inoltre, il D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recante Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione specifica ulteriormente che “la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m”. Un ulteriore riferimento può essere tratto dalla Nota del Ministero dell'Interno prot. n. P1052/4135 sott. 5 del 28 agosto 2002, ove si prevede che “Relativamente alla possibilità di installare un ascensore in un edificio di civile abitazione attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala, si chiarisce che la larghezza minima della rampa non può comunque essere inferiore ai valori previsti dal punto 2.4 del D.M. 16.05.87 n. 246 (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore)”. Ciò considerato, sul piano delle maggioranze richieste dalla legge per l'istallazione di un ascensore in un edificio che ne è sprovvisto, occorre distinguere due ipotesi, avuto riguardo alla situazione specifica, tenuto conto dei luoghi. Nel caso sia considerata innovazione gravosa o voluttuaria, applicandosi l'art. 1121 la maggioranza richiesta per l'approvazione sarebbe pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio, sia in prima che in seconda convocazione. In questo caso, i condomini dissenzienti che non trarranno vantaggio dall'innovazione possono essere esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Ferma rimane in capo al loro la facoltà, esercitabile in qualunque tempo, di partecipare ai vantaggi dell'innovazione contribuendo nelle spese rivalutate di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Diversamente, qualora l'installazione dell'ascensore miri all'abbattimento delle barriere architettoniche, si applicherà l'art. 1120 c.c., e l'assemblea delibererà con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell'edificio (in prima convocazione, oppure della maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore dell'edificio, se assunta in seconda convocazione). Si tenga conto, tuttavia, che nel caso di specie, se il fine perseguito con l'istallazione di un ascensore fosse quello di abbattere le barriere architettoniche, giocoforza, il risultato non potrebbe portare a una situazione peggiorativa riguardo alle barriere architettoniche esistenti. Appare pertanto illegittima la pretesa di costituire un ascensore che comporta una riduzione della larghezza delle scale a 66cm. Sul punto, si aggiunga che la giurisprudenza si è espressa per la illegittimità della installazione dell'ascensore che porti ad una larghezza delle rampe di scale troppo limitata. La Cassazione (sent. 12847/2007) ha ritenuto nulla la delibera assembleare condominiale che – sebbene nel condominio vi fossero persone disabili – abbia autorizzato l'installazione di un ascensore, con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale condominiali. Nel caso specifico la riduzione della rampa a metri 0,85 avrebbe comportato, secondo il giudice, una grave menomazione della funzionalità dell'edificio compromettendo il contemporaneo passaggio di due persone il trasporto di oggetti di grandi dimensioni. A tale innovazione, infine, potrebbe altresì ostare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. il quale vieta le innovazioni che “[…] che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

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