Condominio

Il proprietario è responsabile per la caduta del cancello

di Giulio Benedetti

La proprietà di un bene comporta la responsabilità del proprietario per la sua manutenzione e a tal riguardo l'art. 2053 del Codice civile prevede che il proprietario di un edificio è responsabile dei danni cagionati dalla sua rovina , salvo che provi che questa non sia dovuta ad un suo difetto di manutenzione. È un caso di responsabilità civile aggravata, ovvero una responsabilità legale presunta , che comporta l'inversione della prova poiché mentre il danneggiato deve solo provare il danno cagionatogli dalla cosa , il proprietario del bene deve provare il fatto fortuito, la forza maggiore ovvero altri fatti posti in essere dal danneggiato o da un terzo che abbiano causato il fatto dannoso. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7526/2018 ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità per danni del proprietario e di un conduttore per la caduta su di una persona di un cancello di ferro che era uscito dalle sue guide . La Corte afferma che secondo la giurisprudenza di legittimità , poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. cv. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che cagiona l'evento lesivo , al proprietario dell'immobile sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in essi inglobati , di cui conserva la custodia anche dopo la locazione . Grava invece sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua disponibilità. La giurisprudenza afferma che vi sia una specialità della previsione dell'art. 2053 cod. civ rispetto a quella contenuta nell'art. 2051 cod. civ. e nega che rispetto allo stesso fatto causativo possa concorrere la responsabilità del proprietario e del conduttore. La Corte afferma che può sussistere la responsabilità sia del proprietario dell'immobile che del conduttore solo quando i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell'impianto conglobato nelle strutture murarie , ma anche da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore , in un caso di danni cagionati da un difetto dell'impianto idraulico e da un cattivo uso della caldaia fatto dal conduttore (C.Cass. n. 11815/2016). Nel caso esaminato la condotta accertata è unica ed è relativa al malfunzionamento per difetto di costruzione del cancello: ne deriva la responsabilità esclusiva , ex art. 2053 cod. civ. , del proprietario dell'immobile e non ricorre la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del locatore

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©