Condominio

Nelle liti con l’assicurazione la compagnia va chiamata in ogni grado del giudizio

di Valeria Sibilio

Non sono rari i casi in cui si verificano danni a persone o cose all'interno dell'area condominiale, con conseguenti strascichi giudiziari per stabilire le responsabilità ed i costi dell'eventuale risarcimento. L'ordinanza della Cassazione n°7788 del 2018 ha esaminato un caso in cui una condòmina ha citato in giudizio il condominio domandando che, in qualità di custode, fosse condannato al risarcimento dei danni, da lei subiti, a seguito della caduta dalla bicicletta causata da una buca esistente all'interno di una stradina di collegamento delle varie unità immobiliari del comprensorio.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale fra i danni alla persona riportati dalla parte attrice e la dinamica accertata. Successivamente, la Corte d'Appello, espletata una perizia medico legale, condannava il condominio a corrispondere all'attrice la somma di euro 28.401,00 oltre accessori e spese. Quest'ultimo, ricorreva per la cassazione della predetta pronuncia, proponendo tre separate censure riguardanti l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo, lamentando che l'atto d'appello era stato notificato in un luogo diverso da quello dove era stato eletto il domicilio e la consegna era stata compiuta, oltre che a mani di una persona diversa dal difensore, dal messo notificatore e non dall'ufficiale giudiziario, senza la prevista autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Per la Cassazione, il motivo è risultato infondato, in quanto dall'esame della relata di notifica, risultava che l'agente notificatore aveva consegnato correttamente il plico a mani di un collega di studio, precisando che la notificazione era avvenuta presso la nuova sede. La notifica è andata, quindi, a buon fine e deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione. La notificazione di un atto processuale, effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale, prevista dall'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dell'atto.
Il condominio lamentava, inoltre, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazioni, non evocata nel secondo grado di giudizio. Motivo, per gli ermellini, fondato, in quanto la compagnia di assicurazioni era stata chiamata in causa in primo grado e la parte attrice aveva proposto appello omettendo di convenirla. In ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l'effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante.
La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'art. 331 cod. proc. civ. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che l'omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d'appello debba essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all'art. 331 cpc e configuri un'ipotesi di nullità della sentenza. La Cassazione ha assorbito il terzo motivo concernente la perizia espletata.
La Corte ha, perciò, rigettato il primo motivo di ricorso, accogliendo il secondo e assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviandola alla Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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