Condominio

Morosità e pignoramento della casa all’insaputa del condòmino

di Raffele Cusmai


Dal quesito non è possibile individuare una richiesta specifica. Ci si limita pertanto a richiamare i doveri dell'amministratore desumibili dagli artt. 1129 e 1130 c.c. che rilevano nella situazione descritta. Anzitutto, l'amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, nonché del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate. Egli inoltre deve conservare tutta la documentazione riguardante la propria gestione e in caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso. Spetta, inoltre, all'amministratore l'onere di predisporre il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
V'è peraltro da considerare che tra gli obblighi dell'amministratore vi è anche quello di agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo che l'assemblea lo dispensi espressamente. In virtù della sua funzione, infatti, all'amministratore spetta la rappresentanza del condominio. E nell'ambito dei suoi poteri e doveri egli è autorizzato a promuovere autonomamente azioni giudiziali nell'interesse del condominio, sia contro i terzi, sia contro i condomini(es. recupero dal condomino moroso delle spese del riscaldamento).
Ciò premesso, si rappresenta che l'amministratore può essere revocato per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria anche su richiesta di uno soltanto dei condomini, quando si è in presenza di gravi motivi stabiliti dalla legge (art. 1129 c.c.) Tra essi vi rientrano sia il rifiuto di fornire dati aggiornati in merito allo stato dei pagamenti, sia l'omessa tenuta dei registri obbligatori. Ma vi rientra anche l'omissione di ogni azione volta al recupero dei crediti e alla relativa fase di esecuzione dai condomini morosi (pignoramento, vendita all'asta e assegnazione delle somme).
Quanto alle notificazioni relative all'attività condominiale (es. convocazione e verbali assemblea condominiale) esse devono essere eseguite presso i recapiti indicati nell'anagrafe condominiale, la cui tenuta, in apposito registro, costituisce un dovere specifico dell'amministratore (art. 1130 comma 6) e la cui funzione è quello di rendere accessibili le notizie anagrafiche e patrimoniali essenziali utili all'identificazione dei partecipanti al condominio.

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