Condominio

Il pergolato non è una sopraelevazione

di Rosario Dolce

La realizzazione di pergolati sopra l'ultimo piano dell'edificio non integra una sopraelevazione ai sensi dell'articolo 1127 codice civile, per cui non è soggetta ad autorizzazione preliminare, da parte dei condòmini, e alla corresponsione di indennità. Il pergolato consta, infatti, di una ridotta palificazione in legno finalizzata a reggere un mero tendaggio retraibile per esigenze di comprensibile sicurezza. Tanto è quanto ha stabilito il Tribunale di Monza con Sentenza n 387/2018 pubblicata in data 08.02.2018.
Il fatto
In un condominio brianzolo un condòmino realizza sul proprio terrazzo di circa 14 mq un pergolato con una struttura orizzontale con pali di legno ed una copertura con policarbonato con tende in tessuto bianco dello stesso tipo degli altri arredi esterni presenti nel Condominio.
Alcuni condòmini contestano l'opera e lo citano in giudizio. A parere dei predetti la copertura in policarbonato avrebbe trasformato il pergolato in tettoia per cui il manufatto doveva essere rimosso siccome genererebbe volumetria.
Il processo
Istruito il processo, il manufatto oggetto di contestazione è stato ritenuto dal decidente quale una semplice struttura portante costituita da una palificazione non invasiva, per cui una volta eliminata la “copertura fissa in policarbonato” (come pure motiva la Soprintendenza Archeologica di Belle Arti nel citato parere favorevole ma appunto condizionato) con una tenda retraibile di tessuto bianco dello stesso tessuto degli altri arredi esterni presenti in Condominio, lo stesso non sarebbe più in grado di integrare una sopraelevazione o un vano abitativo o para-abitativo, quanto piuttosto un mero arredo di uno spazio esterno per ottimizzarne l'uso.
Al fine di legittimare l'affermazione il giudice brianzolo ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in tema di pergolati e tende da sole (in punto sono state citate due sentenze amministrative: T.A.R. Lombardia , sez. Brescia 16/5/2013 n.468 e T.A.R. Campania sez. Napoli 16/12/2011 n.5919).
Il ragionamento si basa sull'assunto per cui hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole con una struttura in legno infissa alla facciata dell'edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima. Tanto perché la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”. In particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto l'immobile a cui accede.
Ne discende, pertanto, che l'eliminazione della copertura fissa in policarbonato e quindi la mobilità, retraibilità della tenda nel suo sviluppo orizzontale escluderebbe che possa più trattarsi di porticato quanto piuttosto di arredamento esterno di un terrazzo di esclusiva proprietà del condomino.
Per questo ultima considerazione, il tribunale brianzolo ha ritenuto insussistente la fattispecie della sopraelevazione e dei presupposti di cui all'articolo 1127 codice civile, compreso quello, in particolare, relativo al diritto all'indennizzo.

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