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L’assemblea può tornare sulle sue decisioni

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Nell'agosto 2017 è stato convocata un'assemblea straordinaria e deliberati a maggioranza lavori di straordinaria manutenzione, con due perizie tecniche e favore. Tra pochi giorni ci sarà una nuova assemblea (15/2/18) nella quale alcuni condomini contrari hanno inserito nell'ordine del giorno: lavori straordinari alla facciata condominiale con l'intenzione di annullare la delibera precedente. Nell'ordine del giorno della prossima assemblea si parlerà solo di lavori straordinari e non di annullare la delibera e, visto che nell'ordine del giorno non si specifica che si tratterà dell'annullamento della delibera, volevo sapere se ugualmente l'argomentazione poteva essere discussa o meno. Un altro argomento è relativo ai lavori che sono stati effettuati al lastrico solare di proprietà di due condomini, iniziati nel 2009, e volevo sapere se c'era un termine entro il quale andavano completati tali lavori visto che ho pagato la quota intera in anticipo. Infine, il presidente di assemblea può cambiare l'ordine della scaletta dell'ordine del giorno?


Le delibere assembleari sono sempre revocabili se l'assemblea statuisce nuovamente sulla medesima questione all'ordine del giorno con esito diverso. Secondo la Corte di Cassazione, con una deliberazione successiva l'assemblea può revocare una delibera precedente, il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza. (Cassazione Civile, Sezione II, 6 aprile 2009 n. 8231). Nel caso sottoposto, poiché il contenuto della deliberazione approvata successivamente sembra essere sostanzialmente incompatibile con quanto precedentemente approvato, ci troviamo di fronte a un'ipotesi di revoca implicita, non essendo necessario che sia espressamente indicato all'ordine del giorno l'annullamento della precedente delibera. Esso si deduce dalla previsione di adottare una delibera sulla medesima materia, con esito presumibilmente diverso. Ciò non esclude, tuttavia, che l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio sia sufficientemente specifico da consentire la comprensione degli argomenti trattati nel corso della riunione di condominio. La delibera sarebbe infatti annullabile se l'ordine del giorno contenesse indicazioni equivoche o addirittura fuorvianti, o comunque tali da indurre i condomini a rinunciare a prendere parte all'assemblea. Si tratta evidentemente di una valutazione concreta da adottare alla luce del caso specifico. Tuttavia, trattandosi dei medesimi lavori sembra potersi ritenere ragionevolmente adempiuto l'onere di specificazione dell'ordine del giorno. Ciò, anche in considerazione di quanto recentemente espresso dalla Cassazione. Con la sentenza n. 10865/2016 la Corte ha precisato che quando l'argomento sia di per sé genericamente indicato (es. lavori straordinari) e destinato a essere meglio valutato e approfondito dall'assemblea stessa (es. previa revoca della precedente delibera, saranno autorizzati altri lavori straordinari mediante approvazione di una nuova delibera), nell'ordine del giorno può anche essere indicato senza una specifica informativa, purché in modo esaurientemente comprensibile di cosa si andrà a trattare (l'approvazione dei lavori straordinari).
Con riferimento al secondo quesito è evidente che sia necessario fare riferimento al titolo negoziale, e quindi al contratto, per individuare il termine di consegna dei lavori. Nel caso si paventi un inadempimento della ditta incaricata dal condominio allo svolgimento dei lavori sul lastrico solare, costituirà onere dell'amministratore, nei limiti delle attribuzioni elencate nell'art. 1130 c.c. ed in quelli dei poteri conferitigli dal regolamento e dall'assemblea, valutare le conseguenti azioni da intraprendere sul piano legale.
Infine, con riferimento ai poteri del presidente circa l'ordine di trattazione dei punti inseriti all'odg va segnalato che, di regola, in assenza di specifiche disposizioni del regolamento condominiale, i poteri decisori circa la struttura dell'ordine del giorno spettano al presidente, ferme le indicazioni della maggioranza dei partecipanti. Costituendo potere del presidente dell'assemblea quello relativo all'adozione di tutti provvedimenti funzionali ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'assemblea (es. Cass. 13 novembre n. 24132), è legittimo che questi in ragione delle proprie attribuzioni o in base alla richiesta della maggioranza dei presenti, metta in discussione le questioni menzionate nell'avviso di convocazione seguendo un ordine diverso. Deve, però, essere rispettato il principio di fondo tendente ad impedire che la variazione della scaletta determini un pregiudizio dei diritti dei condomini. Pertanto, non potranno essere invertiti argomenti che si presentino tra loro in una stretta connessione logica o sostanziale (come ad esempio, scegliere l'impresa prima di deliberare quali lavori effettuare).

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