Condominio

Le dimissioni dell’amministratore e la «prorogatio»

di Anna Nicola

L'amministratore di un condominio, in regime di prorogatio perchè cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 c.c. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore (Cass., 25.03.1993 n 3588)
Il mandatario dell'edificio può decidere in qualunque momento rassegnare le proprie dimissioni. Al pari l'assemblea può decidere in qualsiasi momento di revocarlo, anche senza che ricorra un qualche motivo quale giusta causa di revoca
Quando ciò accade, l'amministratore rimane in carica sino alla nomina del nuovo mandatario dell'edificio. Si tratta dell'istituto della cosiddetta “prorogatio imperii”.
Prima della entrata in vigore della riforma (18 giugno 2013), non vi era alcuna disposizione in merito. In ragione di ciò, la Cassazione aveva sentenziato che non solo la “prorogatio imperii” «è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'articolo 1129, secondo comma, del Codice civile, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina» (Cassazione, sentenze 1405/2007, 18660/2012 e 14930/2013). Allo stesso tempo affermava che l'amministratore uscente conservava provvisoriamente i suoi poteri e poteva continuarli ad esercitare fino a che non venisse sostituito da altro amministratore. (Cassazione, sentenza 1445/1993)
Con il nuovo articolo 1129 del Codice civile è stata espressamente prevista la continuità dell'attività dell'amministratore cessato (in attesa di nomina del nuovo). Occorre tuttavia notare che le sue attribuzioni sono notevolmente ridotte, in quanto –a rigore, secondo l'art. 1129 C.c.- può solo compiere le attività urgenti e pregiudizievoli agli interessi del condominio, addirittura senza compenso (salvo sua specifica previsione nell'iniziale compenso presentato al momento della nomina)
Ci si chiede come debba essere interpretato il periodo della “prorogatio imperii”, se c’è un periodo in cui è dimissionario o se non vi è alcuna differenza rispetto al periodo in cui era in piena carica.
A norma dell'art. 1129 c.c., il mandatario resta in carico un anno e si ha il suo rinnovo per uguale periodo. In concreto si tratta di due anni di mandato.
Se le dimissioni si verificano nel corso di questo periodo, ci si chiede come debba essere calcolato il biennio
Poniamo il caso che il nostro amministratore assuma l'incarico in data 1.1.2015 e dia le dimissioni il data 1.6.2016 e che il mandato continui perché l'assemblea non riesce a nominare un nuovo amministratore. Si arriva alla data del 5.6.2017: si tratta di data che supera il prescritto biennio
Se l'assemblea non decide nulla al riguardo, si può dire che l'amministrazione ha superato il biennio concesso dalla legge? Oppure si deve considerare il solo periodo di pieni poteri (1.1.2015-1.6.2016) perchè quello della prorogatio imperii vale quasi quale acquiescenza e quindi esula dal calcolo del biennio?
Se un condomino adisce il tribunale al fine della sua revoca, si ritiene che il periodo di prorogatio sia da calcolare come facente parte della durata del mandato
Se quindi nel frattempo non interviene una delibera assembleare di nuova nomina del medesimo amministratore, questi è cessato per scadenza del termine
A nulla vale che l'amministratore ritiri le proprie dimissioni. Se non vi è l'approvazione dell'assemblea, il ritiro delle dimissioni non vale.
Ciò a maggior ragione con la Riforma, se si pensa che la fattispecie di nomina –e di conseguente cessazione dell'incarico- ha valenza contrattuale. Non basta, come prima della riforma, la nomina del proprio mandatario in quanto occorre che questi accetti l'incarico compiendo determinate attività tra cui presentare il compenso. Lo stesso vale –e deve valere, stante la delicatezza del tema- per le dimissioni dell'amministratore

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