Condominio

La mail all’amministratore può essere divulgata ma solo in certi casi

di Raffele Cusmai - Condominio 24


Dal quesito sottoposto emerge che la richiesta inviata all'amministratore riguardi soltanto informazioni relative all'integrazione della quota di spesa condominiale pro capite. Sembra conseguentemente escluso che nella mail inviata vi siano riferimenti a dati che, benché collegati alla gestione condominiale, possano appartenere a particolari categorie di dati di cui è vietata la diffusione). Ciò premesso, va sottolineato che nella dimensione condominiale ben possono essere oggetto di diffusione le informazioni, anche personali, che siano comunque pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Secondo il Garante della Privacy, infatti, non possono essere diffusi dati e informazioni non collegati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni, o non strettamente correlati alle quote dovute dai partecipanti al condominio.
Alla luce di quanto descritto, il comportamento dell'amministratore appare pertanto legittimo: nel quesito ci si riferisce, infatti, a una richiesta d'informazioni relativa ad attività di gestione condominiale. Il chiarimento dell'amministratore potrebbe comportare una revisione del contenuto dell'integrazione pro capite, o comunque incidere su questioni che possono interessare anche gli altri condomini e come tali idonee a rappresentare la premessa per un intervento dell'assemblea.
In questi casi, sul principio di riservatezza prevale quello della trasparenza nella gestione condominiale. Del resto, sebbene l'amministratore debba scegliere il modo migliore per conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli, egli è comunque tenuto (obbligato), a fornire determinate informazioni agli altri condomini. Costituisce, ad esempio, un obbligo dell'amministratore quello relativo al rilascio, ad ogni condomino, di tutte le informazioni circa le spese condominiali svolte oppure i nominativi di coloro che sono inadempienti e morosi al pagamento delle predette spese (ad esclusione, però, di eventuali inadempimenti verificatisi al di fuori dell'ambito condominiale per i quali vi è, ovviamente, il divieto di diffusione, come le bollette o le sanzioni pecuniarie relative ai singoli condomini che nulla hanno a che vedere con la gestione dei beni comuni).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©