Condominio

L’esecuzione del decreto ingiuntivo è riservata all’amministratore

di Paolo Accoti

I singoli condòmini non sono legittimati a porre in esecuzione la sentenza resa in favore del condominio. Pur in presenza della tesi – ad ogni modo da coordinare e armonizzare con le modifiche apportate dalla L. 220/2012 – per cui il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e che, in ogni caso, l'esistenza di un organo rappresentativo, qual è l'amministratore, non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa dei beni comuni, potendo gli stessi intervenire nei giudizi in cui è parte l'amministratore nonché di impugnare autonomamente gli eventuali provvedimenti sfavorevoli, tale facoltà non si estende tuttavia anche alla riscossione delle somme accreditate dal condominio nella sua interezza.
E infatti il solo soggetto legittimato ad intimare atto di precetto per la riscossione di somme dovute al condominio in virtù di un titolo esecutivo (nella specie una sentenza), continua ad essere l'amministratore e non già i singoli condòmini, specie quando questi non risultano intervenuti nel relativo giudizio di primo grado, né abbiano proposto appello o siano intervenuti nel giudizio di secondo grado.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Genova nella sentenza depositata in data 8 Marzo 2018.
L'interessante vicenda giudiziaria prende avvio da una sentenza della Corte d'Appello di Genova con la quale un condomino veniva, tra l'altro, condannato a corrispondere a due distinti Condomini le spese giudiziali di primo e secondo grado.
Successivamente alcuni condòmini – quattro su sei – facenti parte di uno dei complessi immobiliari risultati vittoriosi nel sopra detto giudizio, notificano tale sentenza in uno con atto di precetto al singolo condomino rimasto soccombente il quale, a sua volta, propone opposizione al precetto, ex art. 615 Cpc, deducendo – per quel che interessa in questa sede – la carenza di legittimazione attiva in capo ai singoli condòmini, atteso che il titolo esecutivo era stato emesso non certo in loro favore bensì in favore del Condominio e, comunque, la circostanza per cui non tutti i condòmini avevano inteso avviare la procedura esecutiva, in considerazione del fatto che su sei condòmini solo quattro avevano intimato atto di precetto per il pagamento delle somme portate dalla sentenza di secondo grado.
In disparte le ulteriori questioni sollevate, sul punto specifico il Tribunale di Genova evidenzia come <<la risalente tesi secondo cui “essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore ) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria ovvero di avvalersi dei mezzi di impugnazione non proposti da quest'ultimo “(in senso conforme Cass. n. 7130/2001; Cass. n. 10717/2011; Cass. n. 23782/2014), ammesso e non concesso che possa applicarsi alla presente fattispecie in cui è stata preannunciata l'esecuzione sulla base del precetto opposto (in realtà i singoli condomini che hanno intimato il precetto non sono intervenuti nel giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 1281/2012 del Tribunale di Genova né risulta che abbiano proposto appello ovvero che siano intervenuti nel giudizio di secondo grado definito con la sentenza n. 329/2017 che ha riformato la sentenza del Tribunale)>>.
Continua la corte di merito affermando altresì che <<merita di essere rivista alla luce del recente autorevole precedente della Suprema Corte (in senso conforme Cass. sez. un. 19663/2014) secondo cui il condominio può essere considerato un autonomo soggetto giuridico, anche se certamente privo di personalità giuridica, rappresentato dall'amministratore senza che i condomini possano essere considerati legittimati ad agire per l'esazione di somme dovute in relazione alla gestione comune da ciascun condomino (punto 3.1 della motivazione della citata sentenza a sezioni unite): la recente sentenza della Suprema Corte n. 1208/2017 ha poi nuovamente affermato che “La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all'amministratore e non anche ai singoli condomini, poiché il principio per cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l'esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti”>>.
A sostegno di una embrionale personalità giuridica, specie alla luce della riforma apprestata dalla L. 220/2012, il Tribunale ricorda <<che, invero, la Suprema Corte con la citata decisione ha condiviso l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui il condominio non consisterebbe soltanto nella “proprietà comune di alcune parti dell'edificio”, bensì nella “situazione mista di comproprietà e di concorso di proprietà solitarie”, con affermazione della soggettività giuridica del condominio. Del resto, come rilevato anche dalla menzionata sentenza, la L. n. 220 del 2012, benchè non abbia esplicitamente previsto la soggettività giuridica del condominio, tuttavia ha fornito numerosi riscontri normativi a sostegno di tale tesi. Il riferimento - chiaramente - è, tra gli altri, all'art. 1129, comma 12, n. 4, c.c. (il quale, prevedendo come “grave irregolarità ... la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini”, implicitamente statuisce l'autonomia del patrimonio del condominio), nonchè all'art. 2659, comma 1, c.c. (il quale, in tema di note di trascrizione, prevede, tra l'altro, che “per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale”)>>.
In conclusione, pertanto, in relazione ai principi sopra espressi, la corte ligure dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto intimato dai singoli condòmini per carenza di legittimazione attiva in capo agli stessi, e li condanna al pagamento delle spese processuali.

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