Condominio

Furto di energia elettrica e di gas o truffa nel condominio?

di Giulio Benedetti

Il codice penale considera le energie naturali cose giuridicamente rilevanti e nel capoverso dell'art. 624 afferma che agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Il principio è stato esteso a tutto il diritto civile dall'articolo 814 per il quale si considerano cose mobili le energie naturali che hanno valore economico. Pertanto risponde di furto colui che sottrae energia elettrica deviandola abusivamente da un impianto della società produttrice o di altre persone o di un condominio. Il reato è solitamente aggravato ed è procedibile d'ufficio quando è commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento o su cosa esposta alla pubblica fede ( art. 625 n. 2 , n. 4 e n. 7 c.p.). La usuale tecnica difensiva in tali casi è di configurare il reato di truffa per la cui procedibilità è necessaria una querela , ovvero un atto formale , proponibile entro 90 giorni dal fatto, con cui si chiede espressamente la punizione penale del reo e che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa distributrice di energia. Invero la proposizione della querela è assai rara sopratutto quando si rifletta sul ricorrente numero dei furti di energia. Inoltre di solito la difesa del reo chiede , ai sensi dell'art. 131 bis c.p., l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 3339/2017 e 57327/2017 sposa la linea dura e configura in tali casi il delitto di furto aggravato (articoli 624 e 625 n. 2 , n. 4 e n. 7 c.p.) di energia elettrica o di gas. E afferma che ai fini della distinzione tra il reato di truffa e di furto ciò che rileva è la presenza o meno del consenso della persona offesa all'impossessamento della cosa da parte del soggetto attivo. Nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con la collaborazione del soggetto passivo , ottenuta mediante frode. Nel furto aggravato il trasferimento del possesso della cosa si realizza con la sottrazione priva del consenso del proprietario. Ne consegue che ciò che distingue il furto con uso di mezzo fraudolento dalla truffa , nel caso di sottrazione abusiva di energia elettrica , è l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi, in base alla quale l'energia abusivamente consumata viene erogata contro la volontà dell'ente erogatore. La Corte afferma che la misurazione dei consumi ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il relativo consenso dell'ente erogatore. Inoltre l'esercizio della violenza sulle cose consiste in una qualsiasi manomissione idonea a determinare un mutamento della destinazione di uso della cosa stessa. Quindi non è necessaria la rottura del bene su cui è esercitata la manomissione , mentre è sufficiente che l'alterazione rimuova gli ostacoli posti dall'uomo a difesa del bene in funzione del mutamento di destinazione.

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