Condominio

Caduta nell’ascensore, chi ne risponde

di Anna Nicola

La fattispecie in esame riguarda una vertenza radicata da un signore che stava lavorando in condominio nei confronti del condominio medesimo. Il soggetto è entrato nella cabina dell'ascensore, cadendo nel vano dell'ascensore e subendo rilevanti danni fisici, non essendo il pavimento della cabina presente al piano di ingresso ma al piano inferiore.
Nello specifico, nel corso del sinistro, il ricorrente aveva appena sistemato un vaso al secondo piano e stava entrando nella cabina dell'ascensore, camminando all'indietro con il carrello a mano.
Dopo avere aperto la porta con una mano, egli entrava arretrando di spalle con il carrello tra le mani all'interno della cabina, cadendo all'interno del vano, sfondando il soffitto della cabina, per poi precipitare insieme al carrello a mano sul pavimento, in quanto la cabina stessa si trovava all'altezza del primo piano.
Come sopra accennato, la contestazione rivolta al condominio è la responsabilità per custodia ex articolo 2051 c.c., il quale resiste in giudizio sostenendo di avere correttamente commissionato i lavori di modifica e manutenzione dell'ascensore prima dell'effettuazione del trasloco.
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha respinto le richieste dell'attore in relazione al fatto che il comportamento del medesimo lavorante ha innescato la caduta: se questi fosse stato accorto, si sarebbe capacitato dell'assenza del vano ascensore al piano da cui intendeva accedere
Interessante e in argomento è la decisione della Cass. 26533/2017
In questa fattispecie la Suprema Corte ha condannato il Condominio, in qualità di custode dell'impianto comune ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni subiti da due signore, in conseguenza della caduta della cabina dell'ascensore condominiale, all'interno del quale le stesse si trovavano proprio nel momento del guasto.
La suprema Corte ha respinto le difese del Condominio, che aveva invocato a sua discolpa il caso fortuito consistente, a suo dire, nel vizio di costruzione dell'impianto ascensore.
Secondo l'ente condominiale, la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. deve essere esclusa quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo.
E, nel caso di specie, l'incidente occorso alle due condomine sarebbe stato causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore.
Un difetto – a detta del condominio – dovuto ad un vizio di progettazione del vano di fondo corsa, che mai, prima dell'incidente, si era manifestato, né poteva esse sospettato.
Di opinione contraria, invece, la suprema Corte, secondo la quale il vizio costruttivo non esclude la responsabilità del condominio.
Il condominio – si legge nella sentenza in commento – è nel vero quanto assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito e, come tale, esclude la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.
Tuttavia, spiegano gli Ermellini «per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo» (tra le molte sentenze nello stesso senso, Cass. 26051/2008; Cass. 5755/2009).

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