Obbligo di partecipazione alle spese di messa a terra
Il Dm 37/2008 non esclude l’obbligo della messa a terra dell’impianto elettrico, laddove all’articolo 6, comma 3, dispone: «Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA». Nel caso del lettore, poiché la messa a terra è condominiale e non suscettibile di utilizzazione separata, riteniamo che il condomino dissenziente non sia esonerato, a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, dalla relativa spesa.
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