Condominio

Certificazioni fiscali doc ai condòmini

di Andrea Cartosio

Archiviato (il 9 marzo) l’invio telematico all’agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese detraibili per gli interventi eseguiti su parti comuni di edificio, ora occorrerà trasmettere ad ogni singolo condominio una certificazione.

I dati trasmessi saranno inserirti nella dichiarazione precompilata di ogni condòmino-contribuente ma non tutti ne usufruiranno. Quindi , per consentire a ogni condòmino di poter utilizzare i benefici previsti dalle detrazioni fiscali risulta necessario l’invio di una lettera di «certificazione» individuale.

La struttura

Non essendovi una previsione normativa, a differenza della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, la forma del documento non impone all’amministratore di condominio di dover rispettare uno schema prestabilito. Ma è bene precisare che l’attestazione del professionista dovrà obbligatoriamente riportare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale a cui farà riferimento (ristrutturazione, riqualificazione energetica, sismabonus eccetera) oltre che evidenziare la quota di spesa in capo ad ogni condominio, in base alla quale lo stesso sfrutterà la detrazione fiscale. I fac simile sono reperibili cliccando qui .

Attenzione: come previsto dalla circolare 57/E del 24 febbraio 1998 del ministero delle Finanze il rapporto originario che istituisce la possibilità di poter fruire delle detrazioni fiscali è il pagamento delle competenze eseguito dal condòminio, per mezzo del suo amministratore, all’impresa nell’anno di riferimento.

Le finalità

Rifacendosi ad un’ulteriore circolare del ministero delle Finanze la numero 122 /99, al punto 4.6, scopo della certificazione è quello di racchiudere in unico documento tutto il carteggio attestante la possibilità di fruire del bonus fiscale da parte di un soggetto, poiché ,in caso di mancanza della certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio, occorrerebbe esibire le fatture ed i relativi bonifici bancari attestanti la spesa sostenuta, le quietanze relative agli oneri di urbanizzazione, il riparto redatto in base alla delibera assembleare ove si evinca la quota a carico del singolo soggetto.

A chi inviare la certificazione

In base alla circolare 122/99, al punto 4.8 è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. I singoli condòmini , però, indipendentemente dalla certificazione dell’amministratore, potranno detrarre le quote imputate e versate al condominio anche nel 2019 purché prima della presentazione della loro dichiarazione dei redditi (entro il 31 ottobre 2018 se presenta il modello PF o entro il 23 luglio 2018 se presenta il 730 precompilato, termine anticipato al 9 luglio se la presentazione viene fatta al Caf). Alla luce di quanto espresso e ribadito dall’agenzia delle Entrate la certificazione dovrà essere rilasciata alla totalità dei condomini.

Quando inviarla

Non essendovi un termine prestabilito dalla normativa relativamente all’invio della certificazione ai condòmini si suppone che tale documento debba essere messo a disposizione dei condomini-contribuenti entro e non oltre il 16 aprile , data in cui l’agenzia delle Entrate renderà disponibili le dichiarazioni precompilate ai contribuenti.

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