Condominio

Acqua con contatore individuale

di Luca Bridi

Sì ai contatori individuali dell’acqua, anche se installati solo per alcune unità. Lo afferma il Tribunale di Milano, sezione XIII (estensore Marco Manunta), nella sentenza del 6 febbraio 2018.

Una società aveva impugnato la delibera assembleare relativa alla contabilizzazione dei propri consumi d’acqua contestando la legittimità dell’installazione di un contatore di sottrazione per la propria unità immobiliare.

In primo luogo il giudice ha ritenuto di dover richiamare la sentenza della Cassazione 17557/2014 per cui la ripartizione delle spese dell’acqua deve essere effettuata in base ai valori millesimali, sempre che non sia diversamente previsto da un regolamento condominiale; ma questo solo in assenza di «contatori di sottrazione». Inoltre il Tribunale ha sottolineato che la ripartizione a contatore è attualmente imposta dalle norme vigenti (legge 36/94 e Dpcm 4 marzo 1996 in attuazione della Direttiva Comunitaria 75/33). L’eccezione circa la circostanza che il contatore sia stato installato solo in due unità non è stata ritenuta valida poiché le norme citate intendono assicurare il risparmio idrico ed è quindi corretta la delibera impugnata, che divide il rimanente consumo per millesimi di proprietà, posto che l’origine pubblicistica e comunitaria della norma sull’obbligatorietà dei contabilizzatori prevale sia sulle norme nazionali sia sul regolamento condominiale.

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