Condominio

Penale per il ritardo nel passaggio di consegna, sentenza di conferma a Palermo

di Rosario Dolce

Omettere la trasmissione del compendio documentale all'amministratore subentrante è poi perseverare nell'inadempimento postula un “fatto” talmente grave che legittima l'applicazione di una penale (pari a cinquanta euro giornaliere) per ogni giorno di ritardo, a far data dall'emissione del provvedimento cautelare che dispone la condanna alle consegne.
In questi termini, si consolida l'orientamento del Tribunale di Palermo contro gli amministratori reticenti alle consegne (si veda l’Ordinanza del 23 gennaio 2018, Giudice istruttore dott. F.P. Torrasi e, per le conseguenze penali si veda anche l’articolo del 5 dicembre 2016) .
Il caso è uno dei tanti, in cui si verifica un avvicendamento nella gestione amministrativa di un condominio degli edifici, cadenzato da una inspiegabile, quanto ingiustificabile, ritrosia, da parte dell'amministratore uscente, alla trasmissione della cassa e della documentazione contabile e fiscale in favore del collega subentrante.
In punto di diritto è stato osservato, a tal riguardo, che l'incarico gestorio assolto dall'amministratore del condominio edilizio ex articolo 1129 codice civile, in una prospettiva qualificatoria, viene notoriamente ricondotto entro gli schemi giuridici del mandato.
La disciplina di questo “istituto” consente, agevolmente, di far derivare, in capo all'amministratore, la sussistenza dell'obbligo di rimettere al condominio mandante, all'atto della cessazione dell'incarico, tutto quanto “ricevuto a causa del mandato” ai sensi dell'articolo 1713 codice civile.
Il richiamo a tali “istituto” è bastato al giudice palermitano per far ritenere sussistenti quelle condizioni richieste dalla legge per consentire l'emissione di un provvedimento d'urgenza.
•Sussiste, infatti, il cosiddetto “fumus boni iuris” in quanto si deve riconoscere il diritto dei condòmini tutti ad una puntuale gestione della cosa comune, che, in quanto tale, rende indispensabile il possesso da parte del rispettivo amministratore pro-tempore di tutta la pertinente documentazione amministrativa e contabile.
•Sussiste parimenti il “periculum in mora” in quanto la mancata disponibilità della documentazione condominiale comporta indubbio pregiudizio per l'attività di governo della cosa comune e di prestazione dei servizi di utilità collettiva.
Altra argomentazione è stata offerta, invece, per legittimare l'emissione - a corollario del provvedimento di condanna (alla consegna o al rilascio di cose) - della penale di cinquanta euro al giorno di cui all'articolo 614 bis codice procedura civile, a mente del quale: Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. […] Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
A tal riguardo è stato precisato che l'applicazione di tale misura coercitiva si giustifica in ragione fatto che “…l'inadempimento addebitato al resistente si è perpetrato per un lasso di tempo non irrilevante (dal luglio 2017)”; alla stregua di ciò “…può farsi luogo all'applicazione (richiesta dal ricorrente) dell'art. 614-bis c.p.c., il cui disposto è tale da includere i casi di condanna alla consegna o al rilascio”.

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