Condominio

Appalti privati, il prezzo può salire

di Lidia Scantamburlo

Negli appalti privati il prezzo stabilito è destinato a rimanere invariato. Ma il Codice civile prima, e la giurisprudenza poi ammettono diverse eccezioni (per la scheda riassuntiva cliccare qui ). Secondo la Cassazione, infatti, con il contratto di appalto l’esecutore assume il rischio della gestione economica dell’impresa a fronte del riconoscimento di un corrispettivo destinato, in via tendenziale, a restare invariabile (Cassazione civile, sentenza 11478/2016). Se però nel corso dell’esecuzione intervengono degli eventi idonei a modificare l’equilibrio contrattuale, come nel caso, ad esempio, di sopraggiunti aumenti o diminuizioni dei costi, la revisione prezzi negli appalti privati è ammessa (Tribunale di Genova, sentenza 23 agosto 2016).

Il primo comma dell’articolo 1664 del Codice civile si occupa proprio di questa ultima ipotesi poiché, in caso di aumenti o diminuzione dei costi, consente di adeguare la pattuizione del corrispettivo tra committente e appaltatore.

La possibilità di richiedere la revisione è riconosciuta dalla norma – che opera indipendentemente da un suo espresso richiamo in contratto e salvo che nel contratto stesso non vi si deroghi espressamente – sia all’appaltatore (nel caso di aumenti), sia al committente (nella ben più rara eventualità di una diminuzione): ad entrambi è attribuita la legittimità ad avvalersi di questo strumento.

Non ogni aumento o diminuzione dei costi può però dare luogo alla revisione.

La norma pone, anzitutto, un limite di carattere quantitativo: la revisione scatta solo per aumenti o diminuzioni superiori a un decimo del prezzo complessivo (inclusi, cioè, eventuali aumenti per variazioni progettuali o precedenti revisioni): il meccanismo non opera per variazioni inferiori a tale soglia (Cassazione civile, sentenza 10288/1998).

Il limite del decimo del prezzo è comunque derogabile dalle parti, le quali hanno facoltà di aumentare o diminuire la misura della soglia di operatività del meccanismo revisionale (anche nel senso che possono prevedere che la revisione del prezzo sia dovuta per ogni variazione anche minima o, al contrario, sempre esclusa).

È poi richiesto che si tratti di una variazione riguardante almeno uno dei seguenti profili:

i costi dei materiali;

i costi della manodopera.

Nel caso dei materiali, la variazione può discendere sia dal diverso costo della materia prima, sia da voci accessorie della stessa (e tra queste sono ricomprese, ad esempio, le spese di trasporto), così come può trattarsi di un aumento generalizzato sul territorio o, anche, limitato al solo luogo di approvvigionamento dell’esecutore.

Nel concetto di manodopera sono invece ricompresi gli aumenti di costi collegati alle retribuzioni degli operai o degli impiegati, nonché quelli per assicurazioni sociali e per i vari oneri posti dalla legge a carico dell’appaltatore in qualità di datore di lavoro, mentre non può essere invocato, quale causa di revisione, il pagamento dei lavori straordinari o notturni.

È infine richiesto che l’aumento dei costi sia l’effetto di circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e che comunque discenda da cause estranee ad entrambi i contraenti (Cassazione civile, sentenza 1494/2011). Non deve quindi trattarsi di eventi straordinari (come richiesto all’articolo 1467 del Codice civile), ma di eventi imprevedibili con ciò significando che l’effetto modificativo del prezzo può anche essere di natura ordinaria.

È questo un profilo di estrema rilevanza al quale prestare la dovuta attenzione al momento della sottoscrizione del contratto: la giurisprudenza ha infatti chiarito che l’appaltatore non può, ad esempio, pretendere un compenso aggiuntivo per la mancata effettiva previsione di fattori di per sé prevedibili al momento della conclusione del contratto secondo la media diligenza e perizia (Cassazione civile, sentenza 5951/2008).

Diversamente, se la maggiore onerosità risulta causata da ritardi imputabili al committente, la disciplina dell’articolo 1664, comma 1, non troverà applicazione e l’aumento dei costi andrà compensato per intero a titolo di risarcimento danni fermo restando che l’imprevedibilità dovrà essere valutata alla luce del precedente andamento dei prezzi (Cassazione civile, sentenza 19655/2006). Del tutto diversa è la disciplina della revisione prezzi per gli appalti pubblici, fissata dal Dlgs 50/2016, articolo 106 (Codice degli appalti).

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