Condominio

Canna fumaria: va rimossa se antiestetica e vietata dal regolamento

di Luca Bridi

Deve essere rimossa la canna fumaria che nuoce all'estetica del fabbricato ed il cui posizionamento è contrario alle norme di legge ed al regolamento di condominio.
Non è possibile invocare l'articolo 1102 cc per installare una canna fumaria al muro perimetrale di un edificio condominiale quando questa apporti modifiche della cosa comune che “sfregiano” la facciata. Fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche ma anche nel caso in cui la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile a prescindere dal particolare pregio estetico dell'edificio, derivando necessariamente anche un pregiudizio economico dalla menomazione del decoro architettonico del fabbricato che ne costituisce una qualità essenziale.
Con atto di citazione un condominio convocava dinanzi al Tribunale di Milano la società proprietaria di un locale commerciale e la conduttrice dei locali al piano terra dello stabile, sostenendo che le società convenute avevano apposto sul muro comune del condominio, nonostante l'autorizzazione negata da ben due delibere assembleari, una canna fumaria che costituiva un autentico sfregio della facciata, come vietato peraltro dall'articolo 8 del regolamento condominiale.
Instaurato il contraddittorio anche nei confronti di una terza società (poi rimasta contumace) che aveva concesso in locazione finanziaria l'unità immobiliare, il Giudice adito disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Nella specie la CTU evidenziava l'avvenuta realizzazione di una canna fumaria a servizio di un forno a legna dell'esercizio commerciale posto al piano terra.
Il consulente riferiva che “la canna fumaria ha un andamento dapprima verticale, sin sotto la gronda, quindi obliquo, poi poggia sulla copertura, sino al colmo, indi di nuovo verticale, per circa un metro oltre il colmo”.
Era emerso poi che il percorso verticale lungo la facciata condominiale ben visibile dall'esterno, modificava e strideva con il contesto generale dell'edificio. Inoltre la CTU evidenziava che “l'attuale canna fumaria, soprattutto per il suo andamento, costituisce un evidente detrattore estetico del fabbricato. In particolare, la geometria che la canna assume nello scavalcamento della gronda e la posizione della stessa in aderenza al manto di copertura sono in stridente contrasto con i più elementari canoni estetici”.
Inoltre sussisteva, sempre secondo il perito del Giudice, una contrarietà del posizionamento della canna fumaria alle norme di legge tale da determinarne l'inidoneità della stessa per le sue caratteristiche sia realizzative che specifiche (la canna fumaria è risultata priva della placca camino ed aveva più di due cambiamenti di direzione, nonché angoli di inclinazione maggiori di 45°).
Il Tribunale di Milano, in virtù di tali motivazioni, con propria Sentenza n. 1035/2018 dichiarava cessata la materia del contendere stante che nel corso del giudizio la canna fumaria era stata rimossa e così condannava la sola proprietà alla rifusione parziale delle spese di lite per difetto della prova della imputabilità della conduttrice. Rigettava ogni altra richiesta di risarcimento danni.
In sostanza la Sentenza ha verificato:
a) che la canna fumaria installata dalle convenute aveva la funzione di smaltire i fumi provenienti dal forno ubicato nel locale di proprietà delle medesime;
b) la illegittimità della installazione, avendo riscontrato che la stessa era lesiva del decoro architettonico della facciata dell'edificio (vedasi anche Cass Civ. n. 10350/2011) sancito anche dal regolamento di condominio, nonché delle norme di legge sulla sicurezza ;
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, per le dimensioni, l'andamento e le caratteristiche del manufatto che dal piano terra percorreva tutta la facciata dell'edificio condominiale, l'installazione della canna fumaria incideva sull'aspetto e sull'armonia della facciata del fabbricato con conseguente inappellabilità - da parte delle convenute - dell'articolo 1102 c.c.
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