Condominio

Bolletta consumi gas con consumi errati, così si può avere ragione

di Anna Nicola

Le fatture che attestano il conguaglio di consumi di (gas, energia elettrica, eccetera) sono un vero e proprio tormento per i consumatori costretti, spesso, a fare i conti con importi esorbitanti.
Ci si chiede cosa succeda se l'importo dei consumi fatturato è a causa di un errore nella lettura dei contatori, e qual è l'onere probatorio gravante sul somministrante in grado di giustificare la correttezza delle fatturazioni
A seguito del cambio contatore, i consumi invece di ripartire da zero vengono addizionati dal gestore ai vecchi dati senza soluzione di continuità. Di conseguenza l'utente si può ritrovare con consumi alti in bolletta.
«Un'azienda romana è stata condannata a rimborsare il consumatore per gli importi pagati, non dovuti, e dovrà riconoscere all'utente un indennizzo di 60 euro, previsto da una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per la mancata risposta del gestore ai ripetuti reclami effettuati». (Giudice Pace Roma 8038/2017)
Nel caso del Giudice di Pace del Tribunale di Agrigento 163/2014, l'utente di una rete idrica, a causa della sostituzione del contatore da parte della società erogatrice del servizio, effettuata senza la sua partecipazione in modo da poter constatare i consumi pregressi, riceve una fattura esorbitante che attesta un consumo eccessivo rispetto ai suoi consumi medi durante lo stesso arco temporale
L'utente dopo aver contestato alla società erogatrice l'entità dei consumi senza ottenere alcun risultato, riceve da quest'ultima un avviso di mora e contestuale minaccia di sospensione del servizio di erogazione idrica.
Preso atto, cita in giudizio la società erogatrice osservando che il calcolo del credito vantato dalla società in base alla fattura di cui si discorre era errato, chiedendo quindi la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento del documento fiscale.
La società erogatrice del servizio idrico costituitasi in giudizio ha evidenziato l'esattezza dei consumi accertati dalla fattura e la piena legittimità di tale documento fiscale concludendo con la richiesta di rigetto della domanda dell'attore.
Il Giudice di Pace ha rilevato in primo luogo la titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di somministrazione) e, nel merito, ha considerato fondate la pretese vantate dall'attore, utente.
In particolare analizzando il rapporto giuridico dedotto in giudizio, il Giudice di Pace ha evidenziato che nel caso di specie ci si trova al cospetto di un contratto di somministrazione disciplinato dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile. Questo contratto rientra nell'ambito dei contratti di adesione di natura privata la cui disciplina è integrata anche da norme speciali che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico e cioè dei consumi di acqua.
Questa particolare disciplina purtroppo non realizza un negozio diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, poiché la fattura emessa dal fornitore del servizio è pur sempre un atto unilaterale di natura contabile volta ad ottenere il pagamento dei consumi tenendo conto esclusivamente del convincimento dell'emittente ( nel caso di specie società fornitrice del servizio idrico), questo vuol dire che se i dati che giustificano l'emissione di tale documento fiscale divergono rispetto ai dati reali ed effettivi si può sempre procedere alla loro rettifica. ( Cass. 947/1986; Cass. 9889/1991).
In base al ragionamento seguito dal Giudice di Pace nella sentenza in commento l'utente può sempre superare la presunzione di veridicità dei dati contenuti dalla fattura, in virtù del diritto di contestazione e di controllo di cui egli gode; pertanto in base a tale circostanza può dimostrare, anche attraverso una prova orale, che il consumo è inferiore rispetto a quello indicato in fattura.
Il fornitore del servizio, invece, deve sempre essere in grado di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la perfetta corrispondenza fra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto in fattura. (Cass. Civ. sez. III, 2.12.2002 n. 17041).
I fatti emersi durante lo svolgimento del giudizio, invece, hanno dimostrato il perfetto contrario dato che la società fornitrice del servizio idrico, tramite i suoi tecnici, ha sostituito il contatore dell'utente senza che quest'ultimo fosse presente e quindi senza che sia stato posto nella condizione di prendere atto direttamente dei consumi pregressi.
Considerate tali circostanze il Giudice di Pace ha evidenziato che era onere della società fornitrice del servizio idrico dimostrare la corrispondenza fra l'importo indicato in fattura ed il dato fornito dal contatore, considerato che l'utente non ha alcun mezzo per misurare e quantificare il pregresso consumo idrico e la piena conformità della fattura emessa rispetto al contatore sostituito senza il suo consenso.
In simile contesto il Giudice di Pace di Agrigento ha ritenuto che non può trovare accoglimento la domanda della società convenuta, in base alla quale la fattura sarebbe stata emessa in relazione alla comunicazione dei consumi da parte dell'utente: che aveva riferito alla società di un presunto consumo pari ad 844 mc, ed in base a tale comunicazione sarebbe stata emessa la fattura.
In merito a tale aspetto la decisione ha sottolineato che quello della comunicazione dei consumi è un mero onere gravante sull'utente, il cui inadempimento determina come effetto esclusivamente la necessità d pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumi superiori rispetto a quelli preventivati; dunque in sostanza il consumo effettivo può essere rilevato solo ed esclusivamente attraverso la lettura del contatore.
Per quanto riguarda si ricorda che l'Autorità Garante per l'energia, all'art. 11 della deliberazione del 28/12/1999 stabilisce che la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso scritto del cliente, che dopo aver preso visione dei consumi registrati al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Per garantire una tutela effettiva della corretta fatturazione dei consumi è necessario cristallizzare i dati rilevati dal contatore al momento della sua sostituzione, in quanto in un momento successivo lo strumento potrebbe essere manipolato o danneggiato durante il trasporto non consentendo più una verifica attendibile dei consumi.
La sentenza, inoltre, ha evidenziato la necessità nei contratti per adesione (come ad esempio contratti di fornitura idrica), ove le clausole vengono predisposte unilateralmente determinando un evidente squilibrio contrattuale fra le parti, che la clausola generale di buona fede e correttezza possa operare sia con riguardo ai rapporti intercorrenti fra le parti, sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©