Condominio

L’assemblea non può eliminare le vecchie canne fumarie

di Luana Tagliolini

La demolizione delle canne fumarie private non può essere deliberata dall'assemblea perché esorbita dalle sue attribuzioni. Questo il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 2415/2018) dopo che un condomino aveva impugnato la delibera con la quale l'assemblea che, a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco, aveva disposto l'eliminazione di due canne fumarie in eternit poste a servizio del suo appartamento ritenute pericolose per il condominio ed aveva ratificato l'operato dell'amministratore il quale aveva posto la spesa a carico del rispettivo proprietario.
Il tribunale aveva disposto l'annullamento della delibera per la parte concernente l'addebito a suo carico del costo necessario per l'eliminazione delle canne fumarie, mentre la Corte d'appello, riformando tale decisione, confermava la piena validità della delibera assembleare precisando che ciò che rilevava era la circostanza, non contestata, che le canne fumarie erano unicamente al servizio dell'appartamento di proprietà del condomino e, pertanto, non poteva trovare applicazione la ripartizione delle spese tra tutti i condomini in base all'articolo 1123 codice civile.
L'appellato ricorreva in Cassazione ed eccepiva che l'assemblea, con tale delibera, aveva travalicato i poteri che le competevano incidendo nella sfera giuridica soggettiva.
La Suprema Corte ha precisato che all'assemblea condominiale, come correttamente evidenziato in primo grado dal Tribunale, non era consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condomino, vertendosi al di fuori delle attribuzioni legali assegnate all'organo deliberativo.
La stessa corte, inoltre, richiamando altre pronunce, ha ribadito che è affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, «si modifichino i criteri legali ( art. 1123 c.c.) o il regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune; ciò, perché eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione in cui egli aderisca» (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2415/2018).
L'assemblea, in sostanza, non poteva decidere di porre a carico del condomino proprietario delle canne fumarie le spese relative alla chiusura delle canne fumarie, sia perché ciò esorbita dalle attribuzioni proprie dell'assembleare sia perché non è possibile violare i criteri legali di ripartizione senza il consenso unanime dei condomini.
Per tali motivi, la Corte ha accolto il ricorso.

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