L'esperto rispondeCondominio

Riconoscimento scritto per il nuovo condomino

Silvio Rezzonico

La domanda

Considerato che, anche dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita, il venditore rimane, lui solo, obbligato in prima persona per il pagamento dei contributi condominiali, fino a quando non trasmette all'amministratore copia autentica del titolo ablativo e che solo da questo momento l'alienante perde definitivamente lo status di condomino, che passa in capo all'acquirente, e può trovare applicazione la "solidarietà passiva" prevista dall'articolo 63, comma 4, delle disposizioni attuative del Codice civile, vorrei sapere se, in mancanza di tale adempimento da parte del venditore, l’amministratore informato dall’acquirente dell’avvenuta compravendita dell’immobile debba convocare all’assemblea anche l’acquirente stesso e, in caso affermativo, in che veste, in che modo e in che misura quest'ultimo potrà partecipare alle assemblee condominiali.

In passato, il condomino che cedesse la propria unità in condominio era tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, ancorché tale obbligo risultasse da un regolamento assembleare e non da un regolamento contrattuale. Si riteneva infatti del tutto legittima l’imposizione dell’obbligo di comunicare all’amministratore i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale, essendo la norma finalizzata esclusivamente ad agevolare una più spedita e corretta gestione, senza incidere negativamente su alcun diritto dei condomini (Cassazione 21 agosto 2003, n. 12298).Si tenga però presente che la norma di cui al novellato articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile è norma inderogabile in base all’articolo 72, secondo cui «i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69». Ne consegue che il riconoscimento del nuovo condomino – da parte dell’amministratore – deve avvenire in forma scritta e, dunque, il cessionario di cui non sia stato comunicato per iscritto il subentro non può in alcun modo essere considerato condomino.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©