Riconoscimento scritto per il nuovo condomino
In passato, il condomino che cedesse la propria unità in condominio era tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, ancorché tale obbligo risultasse da un regolamento assembleare e non da un regolamento contrattuale. Si riteneva infatti del tutto legittima l’imposizione dell’obbligo di comunicare all’amministratore i trasferimenti delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale, essendo la norma finalizzata esclusivamente ad agevolare una più spedita e corretta gestione, senza incidere negativamente su alcun diritto dei condomini (Cassazione 21 agosto 2003, n. 12298).Si tenga però presente che la norma di cui al novellato articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile è norma inderogabile in base all’articolo 72, secondo cui «i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69». Ne consegue che il riconoscimento del nuovo condomino – da parte dell’amministratore – deve avvenire in forma scritta e, dunque, il cessionario di cui non sia stato comunicato per iscritto il subentro non può in alcun modo essere considerato condomino.
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