Condominio

Il costo delle copie contabili può essere messo solo a carico di chi le chiede

di Alessandro M. Colombo


L'art. 1129, comma 2°, cod. civ. assegna ad “ogni interessato” il diritto di prendere gratuitamente visione dei registri condominiali e di ottenerne copia, firmata dall'amministratore, previo rimborso della spesa. La legge non determina, però, l'ammontare del rimborso ed un'abnorme richiesta potrebbe, di fatto, pregiudicare l'esercizio del diritto.
Sul tema e sulla destinazione di tale rimborso ha preso posizione la Corte di Cassazione, con sentenza n.4686, depositata il 28 febbraio 2018 , relatore dott. Antonio Scarpa: a fronte della doglianza secondo cui il compenso stabilito dall'assemblea per il rilascio di copia degli atti fosse di “elevatissimo ed oscillante importo” e rivelasse perciò un “carattere dissuasivo e deterrente” rispetto all'esercizio del diritto di controllo sulla gestione condominiale, la Suprema Corte rammenta che al giudice, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., può essere richiesto solo un controllo “sulla legittimità della scelta operata dall'assemblea” ma non anche “sulla congruenza economica della stessa, e quindi sul merito”, salvo solo il caso in cui “l'eccesso di potere dell'organo collegiale arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante”.
La Cassazione, quindi, fornisce un chiarimento importante e pratica rilevanza: i costi per l'estrazione di copie dei documenti contabili devono gravare esclusivamente sui condòmini richiedenti “a vantaggio della gestione condominiale”, non potendo “costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale”.
Dalle parole della Corte pare potersi trarre l'insegnamento che il costo per l'attività di estrazione delle copie e il rimborso dello stesso debbano essere regolati, rispettivamente quale posta passiva ed attiva, nell'ambito della gestione contabile condominiale e non separatamente da essa mediante rapporto diretto, di pagamento e relativa fatturazione, tra amministratore e condomino, al quale pure non infrequentemente si assiste.
La misura del rimborso non potrà che essere quella predeterminata dall'amministratore nel preventivo analitico, che abbia ricevuto l'approvazione sovrana dell'assemblea.

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