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Caldaia, lavori accessori detraibili previo avviso alla Asl

di Marco Zandonà - Da L’Esperto Risponde

La domanda

Per la sostituzione, avvenuta a fine 2017, di una caldaia tradizionale con una a condensazione per un’unità immobiliare residenziale singola è stata presentata regolare Cila al Comune, in quanto l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria.
È possibile far rientrare nella detrazione al 50%, in aggiunta alla fattura dell’idraulico che ha sostituito il generatore, anche le spese sostenute e derivanti dagli interventi minimi di un muratore (per le scanalature), di un elettricista (per il collegamento elettrico) e di un fabbro (per l’anta coibentata in ferro) saldati singolarmente con bonifico bancario parlante ex art. 16–bis del Tuir, pur non essendovi stata la comunicazione preventiva all’Asl?
Quale documento può attestare l’effettivo risparmio conseguito rispetto alla situazione preesistente, così come descritto nell’ultima guida fiscale “Bonus mobili ed elettrodomestici – gennaio 2018”?

La risposta è affermativa, ma la comunicazione alla Asl deve essere fatta anche se tardiva. Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, sempre preventivamente all’inizio dei lavori, alla Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, l’articolo 99 del Dlgs 81/2008 stabilisce che la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora trattasi di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di una unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea di più imprese nel cantiere, come nel caso presentato dal lettore in cui oltre che l’idraulico è presente nel cantiere anche se non contestualmente, l’elettricista e il muratore. Se la comunicazione non è stata effettuata è possibile fruire della sanatoria prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, che stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile; versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione); la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In sostanza la detrazione per la caldaia e tutti i lavori accessori si applica senza problemi ma in ogni caso la comunicazione alla Asl deve esser effettuata anche se tardivamente sempre che si voglia accedere alla detrazione anche per le spese inerenti l’elettricista e il muratore. Per quanto attiene la certificazione di risparmio energetico è sufficiente la certificazione dell’impianto acquistato rilasciata dal produttore accompagnata, eventualmente, da certificazione della caldaia preesistente.

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