Condominio

Abuso sul terrazzo salvato dalla mancanza della «relata di notifica»

di Valeria Sibilio


La relata di notificazione è il solo documento idoneo a dimostrare l'intervenuta consegna di una notifica. È quanto è emerso dalla sentenza 2412 del 2018, nella quale la Cassazione ha esaminato un caso originato dall'atto di citazione di un condominio , dinanzi al Tribunale, nei confronti della proprietaria di un appartamento, sito all'ultimo piano, per ottenere la demolizione del manufatto, dalla stessa realizzato, all'interno del terrazzo di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale accoglieva la domanda sull'assunto che il regolamento condominiale, di natura convenzionale, predisposto dall'unico proprietario prima della vendita delle singole unità immobiliari, vietava la realizzazione di qualsiasi sopraelevazione sulla copertura del fabbricato. La decisione, confermata dalla Corte di appello, veniva annullata, con rinvio, dalla Cassazione, per avere la corte di merito omesso il controllo in concreto della natura vincolante contrattuale del regolamento condominiale, censura sostenuta dalla ricorrente-appellante. Riassunto il giudizio, la Corte di appello respingeva il gravame proposto a seguito dell'accertamento, richiesto dalla Corte di legittimità, dal quale emergeva che si trattava di un regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, prima che l'intero stabile fosse venduto in appartamenti. Il regolamento non si limitava a disciplinare l'uso delle cose comuni, ma conteneva anche limitazioni ai diritti dei condomini, tra cui quella in questione di causa. Inoltre, la natura contrattuale del regolamento era stata fornita anche attraverso la produzione della sentenza della Corte di appello del 29.11.1954. Poiché era stato espressamente accettato dalla acquirente, risultava di nessuna rilevanza l'eccezione di mancata trascrizione del regolamento. Né poteva essere messo in dubbio che si fosse in presenza di una vera e propria sopraelevazione.
Contro la sentenza della Corte di appello, la condòmina proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, a cui resisteva il condominio con controricorso.
Per gli ermellini è risultata superflua l'illustrazione dei motivi essendo il ricorso improcedibile, in quanto nel medesimo ricorso viene affermato che la sentenza impugnata è stata notificata, alla condòmina, in data 14.02.2015, ma insieme al ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena di improcedibilità del ricorso, ponendo, perciò, in rilievo, il principio di diritto secondo il quale la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi, essere dichiarato improcedibile. Peraltro, nella specie, non ricorre l'ipotesi di notificazione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata che renderebbe comunque procedibile il ricorso, poiché il collegamento tra la data della pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accettarne la tempestività, avendo la ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso in data 12 marzo 2015 a fronte del deposito della sentenza il giorno 22 dicembre 2014. Per completezza argomentativa occorre rilevare che l'improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell'ufficio in quanto presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello.
La Corte ha, perciò, dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del Condominio, liquidate in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

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