Rendiconto approvabile anche se manca quello precedente
È bene chiarire che l’amministratore non ha la facoltà di impugnare la delibera che non approva un rendiconto. A tal riguardo, infatti, si ricordi che la deliberazione (annullabile) dell'assemblea condominiale relativa all’approvazione o meno del rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'articolo 1137 del Codice civile.Inoltre, si ricordi che le deliberazioni assembleari sono vincolanti per i condòmini, a meno che non vengano impugnate. Dunque, dovrà ritenersi valida la delibera di “non approvazione” (in quanto si presume che sia stata deliberata con “cognizione” e “consapevolezza” da parte dei condomini) anche se mancano indicazioni per le rettifiche.Infine, ma non per importanza, si precisa che è possibile approvare un rendiconto condominiale, anche se quello precedente non è stato approvato. A tal proposito, la Suprema corte, con la sentenza 8521/2017, ha affermato che «nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti».