L'esperto rispondeCondominio

La scelta del preventivo per risanare l'edificio

Paola Pontanari

La domanda

L’assemblea condominiale dello stabile in cui risiedo ha deliberato nel 2012 di predisporre un progetto di risanamento del condominio, a cura di tecnici qualificati, attraverso un’offerta con previsione di progettazione e direzione dei lavori che si andranno ad appaltare. Nel 2014 con apposita delibera le offerte pervenute sono state messe a disposizione di tutti i condòmini e l’assemblea ha deliberato di rinviare alla successiva riunione la scelta dell’offerta. Nelle successive assemblee, però, l’amministratore non ha provveduto a inserire l’ordine del giorno richiesto dall’assemblea. E ora ha convocato l’assemblea per deliberare, invitando i condòmini a presentare altri preventivi. Ritengo vi siano i presupposti per agire nei confronti dell’amministratore, impugnando l’eventuale futura delibera, in quanto non mi sembra corretto invitare i condòmini a presentare preventivi di altri tecnici, in presenza di offerte di cui sono già a conoscenza.

L’articolo 1130, comma 1, del Codice civile prevede che «l’amministratore di condominio, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 Codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l‘approvazione del rendiconto condominiale di cui all’art. 1130-bis Codice civile e curare l’osservanza del regolamento di condominio; [omissis] 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio». Ancora, l’articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che «l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del Codice, può esser convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione».Dal combinato disposto delle norme codicistiche emerge che:- l’amministratore di condominio (in quanto, appunto, deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea) avrebbe già dovuto inserire nelle precedenti convocazioni un apposito ordine del giorno relativo alla “scelta dell’offerta”, per consentire ai condòmini di deliberare in merito;- se l’amministratore di condominio non inserisce nella relativa convocazione l’ordine del giorno “richiesto dall’assemblea”, la stessa assemblea può essere convocata, in caso di inerzia stessa dell’amministratore, quando «ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio».Dunque, a parere di chi scrive, sarebbe più opportuno che venga convocata l'assemblea condominiale in base al citato articolo 66, anziché perdere ulteriore prezioso tempo “impugnando l’eventuale futura delibera”.

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