L’assemblea può nominare un revisore dei conti
L’articolo 1130–bis del Codice civile introdotto dalla riforma del condominio stabilisce che: «Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti». Ancorchè non abbia il rigore del bilancio di società deve essere molto più preciso e dettagliato del passato, tanto che rappresenta un preciso obbligo dell’amministratore. L’articolo 1130–bis del Codice ha inoltre introdotto la figura del revisore dei conti, stabilendo che «l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà». Si suggerisce di procedere in tal senso per verificare con esattezza la situazione contabile e l’eventuale responsabilità dell’amministratore.