Corridoio delle cantine: spese tra tutti i condòmini
Il rifacimento delle pareti interne dei singoli ripostigli di proprietà esclusiva, (compresa la sostituzione delle porte) è a carico dei rispettivi condòmini proprietari.Per quanto attiene invece al corridoio di passaggio e di accesso alle cantine, le spese devono ritenersi comuni a tutti i condòmini, tenuto conto che:- i corridoi sono parti comuni a norma dell’articolo 1117 del Codice civile (si veda, per tutte, la Cassazione 11 giugno 2015, numero 12157);- nel caso del lettore, il corridoio ha accesso dall’ingresso principale del condominio e serve a immettersi nei “vicoli” che portano alla spiaggia, con conseguente utilizzo (quantomeno potenziale) da parte di tutti i condòmini.In tale contesto, si ritiene che la ripartizione debba essere effettuata a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile per millesimi di proprietà. La disposizione prevede infatti che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».