Condominio

Chi contesta la «condominialità» del suo giardino deve chiamarein causa tutti

di Valeria Sibilio

La presenza di un condòmino insolvente è uno di quei problemi spinosi, nell'universo condominiale, che, frequentemente, trovano soluzione solo per vie giudiziarie. L'Ordinanza della Cassazione 3626 del 2018 (relatore Antonio Scarpa) ha esaminato un caso in cui una condòmina aveva proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale il quale aveva rigettato l'appello avanzato contro la decisione di primo grado.
Il giudizio era iniziato con ricorso, per decreto ingiuntivo, relativo a spese condominiali, dovute dalla condomina per euro 3.925,19, per contributi condominiali non pagati. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, aveva riconosciuto alla signora la qualità di condòmina del condominio, in quanto proprietaria di immobile identificato come lotto nelle allegate tabelle millesimali, ed essendo provato che la stessa fruisse dei servizi condominiali di vigilanza, pulizia ed illuminazione delle strade condominiali.
La condòmina proponeva ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la sentenza impugnata avesse erroneamente statuito che il giardino di proprietà della ricorrente fosse compreso nel condominio, senza aver valutato il regolamento del condominio che non comprende la proprietà in questione, e senza aver valutato i documenti che collocano il giardino oltre il confine condominiale ed alla servitù concessa del venditore. Inoltre, per la ricorrente, giacché non condòmina, non sussisteva alcun titolo né a partecipare alle assemblee del condominio, né ad impugnarne le deliberazioni.
Per la Cassazione, la dedotta mancata comunicazione alla condòmina delle deliberazioni assembleari del Condominio, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione, ma non motivo di invalidità. Né la ricorrente poteva dolersi dell'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento per non essere stata convocata a quelle riunioni, non trattandosi di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione.
Tanto meno può essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione dell'appartenenza al condominio intimante della condòmina opponente. Ove si intenda controvertere sull'esistenza, o meno, del rapporto di condominialità in ordine ad un'unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilità del collegamento funzionale e strutturale di tale proprietà individuale con le parti comuni dell'edificio condominiale con conseguente obbligo di contribuzione alle spese, è necessaria la partecipazione di tutti i condòmini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare, al controricorrente, le spese sostenute nel giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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