L'esperto rispondeCondominio

La terrazza in uso esclusivo copre gli appartamenti ma sporge dalla facciata

di Raffele Cusmai

La domanda


È stato deliberato un intervento di rifacimento della pavimentazione/impermeabilizzazione di un terrazzo ad uso esclusivo sito al piano attico, finalizzato a risolvere problemi infiltrativi nelle sottostanti unità immobiliari. La terrazza a uso esclusivo per una parte svolge funzione di copertura dei sottostanti appartamenti, per altra parte risulta aggettante rispetto alla facciata condominiale. In qualità di amministratore ho provveduto a ripartire la spesa ponendo interamente a carico del proprietario del terrazzo ad uso esclusivo il costo della parte aggettante e ripartendo secondo l'art. 1126 c.c. la restante parte con funzione di copertura. Tale criterio è stato contestato dal proprietario del terrazzo che sostiene che l'intero costo (parte coprente e parte aggettante) debba essere suddiviso ex art. 1126 c.c. Qual è il corretto criterio di ripartizione da applicare?



Il criterio impiegato è corretto. Infatti, benché l'art. 1126 menzioni solamente i lastrici solari (superfici piane poste nella parte superiore del condominio che svolgono essenzialmente una funzione di copertura) la giurisprudenza è comunque costante nel ritenere tale norma applicabile anche alle terrazze. Ove la terrazza funga anche da copertura dell'edificio infatti, gli oneri per la sua manutenzione e riparazione vanno ripartiti, secondo i criteri fissati dall'art. 1126 c.c., in ragione di 1/3 per l'utilizzatore esclusivo e di 2/3 per i condomini delle unità abitative sottostanti, da dividere sulla base delle quote millesimali di ciascuno (Cassazione n. 15389/00).
Quanto alla parte aggettante, dovendo questa considerarsi strutturalmente e funzionalmente collegata all'appartamento al cui uso esclusivo essa è destinata, in difetto di contrarie risultanze di un titolo (Cass. civ., 26 febbraio 1959, n. 563) rimangono infatti completamente a carico di chi ne ha l'uso esclusivo, le relative spese di manutenzione. Con riferimento a tale porzione, infatti, il bene svolge una funzione diretta all'esclusivo godimento delle unità immobiliari di proprietà di cui la terrazza costituisce prolungamento. Dunque, le spese di pavimentazione e impermeabilizzazione della terrazza, di rifacimento dei parapetti e simili spettano esclusivamente al condomino proprietario esclusivo, in quanto essenziali non alla copertura, bensì alla praticabilità della terrazza stessa. (Cassazione n. 2726/02; n. 11029/03). Rimane salvo il caso in cui le spese incidano sul decoro architettonico. Trattandosi di un “bene comune”, ove tale ristrutturazione lo riguardasse, le spese andrebbero distribuite tra tutti i condomini secondo il criterio generale di cui all'art. 1123 c.c..E' stato deliberato un intervento di rifacimento della pavimentazione/impermeabilizzazione di un terrazzo ad uso esclusivo sito al piano attico, finalizzato a risolvere problemi infiltrativi nelle sottostanti unità.

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