L'esperto rispondeCondominio

Terrazza, spese ripartite per opere di «copertura»

Matteo Rezzonico

La domanda

Di recente il mio condominio ha deciso di fare dei lavori di manutenzione che interessano le lavagne, il parapetto - esterno e interno - e la soletta del lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino. Per poter suddividere la spesa abbiamo affidato a un geometra il calcolo dei millesimi. Quando mi sono state consegnate le tabelle, ho notato che nella mia quota millesimale è stato conteggiato il balcone di mia proprietà mentre, il lastrico di proprietà esclusiva di un altro condomino non è stato conteggiato da nessuna parte. È corretto? In merito alla suddivisione della spesa, ritengo che il costo della manutenzione delle lavagne e del parapetto esterno sia da dividere per millesimi, in quanto fanno parte della facciata, mentre il parapetto interno e la soletta debbano essere a carico proprietario del lastrico, essendo l'unico a beneficiarne.

Per poter rispondere al quesito e comprendere il motivo per il quale ad altre terrazze/lastrico siano stati accollati minori oneri rispetto alla terrazza di proprietà del lettore, occorrerebbe l’esame della fattispecie in concreto e del riparto predisposto dall’amministratore. In ogni caso anche per la terrazza/lastrico, in relazione agli interventi sugli elementi esterni di natura ornamentale (rivestimenti esterni dei parapetti, frontalini, elementi decorativi eccetera), valgono gli stessi principi previsti dalla giurisprudenza per i balconi: salvo esame della fattispecie in concreto e del regolamento condominiale contrattuale (se esiste), sono a carico di tutti i condòmini, per millesimi di proprietà. Le spese per il rifacimento della parte interna dei parapetti sono, invece, a carico dei singoli proprietari. Si veda, per tutte, la sentenza della Cassazione 21641 del 19 settembre 2017 – dettata in tema di balconi - secondo cui «gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ex dell'articolo 1117, n.3 del Codice civile, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno».Devono, invece, essere ripartite secondo il criterio di cui all’articolo 1126 del Codice civile - per il quale, «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno» - tutte le spese relative ainterventi aventi funzione di copertura. Si veda, in questo senso, la sentenza della Cassazione 2726 del 25 febbraio 2002 secondo cui «a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad esempio: le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere, collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare e i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'articolo 1126 del Codice civile».

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