Condominio

Per la Cassazione la braga di scarico «ritorna» a essere privata

di Luana Tagliolini

Un apparente dietrofront della Corte di Cassazione (sentenza 1027/2018) esclude la braga di scarico dai beni comuni.
Alcuni condomini avevano citato in giudizio il condominio e il proprietario di appartamento soprastante per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per infiltrazioni causate dalla rottura della braga di collegamento degli scarichi.
Accolta la domanda in primo grado la sentenza venne riformata dalla Corte di Appello la quale, a seguito dell'accertamento del Ctu, ha ritenuto che la rottura della braga di ghisa era localizzata nel tratto terminale della stessa nel punto di innesto della colonna di scarico e, dunque, doveva ritenersi di proprietà comune.
Richiamando, quindi, un'ordinanza della corte di cassazione (n. 778/2012), ha dichiarato il condominio tenuto a riparare la “braga” di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico, ha condannato gli attori a rimborsare le spese al convenuto e ha dichiarato il Condominio tenuto a manlevare gli attori degli effetti della condanna alle spese.
Ricorrevano per cassazione contro la decisione della corte di merito, il condomino attore e gli altri condomini (Cassazione sentenza n. 1027/2018) .
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione riguardante l'appartenenza o meno alla proprietà condominiale, della braga di innesto degli scarichi provenienti dalle singole unità immobiliari nella colonna verticale di proprietà comune partendo proprio dall'articolo 1117 c.c., n. 3 il quale dispone che si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva (stesura ante riforma ma il principio non è stato modificato).
Tale norma fissa con precisione il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua fino al punto di diramazione.
La proprietà comune condominiale è tale perché serve all'uso (e al godimento) di tutti i partecipanti.
Ora, precisa la Cassazione, mentre la colonna verticale, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini, la braga serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, per cui stante il punto di rottura della braga (tratto terminale della stessa), quest'ultima rientra nei beni di proprietà privata.
I giudici di legittimità, poi, hanno precisato che la pedissequa adesione della corte di appello, all'ordinanza del 2012 le ha impedito di confrontare adeguatamente le due fattispecie: nella prima, la perdita era stata individuata in “un punto della colonna condominiale verticale” (con conseguente messa a carico del costo dell'intervento a tutti i codomini della colonna interessata) nella recente, la rottura della braga era stata riscontrata “nel tratto terminale della stessa....”.
Per i citati motivi la corte accoglie il ricorso e rimette la questione di diritto riguardante la natura della braga di innesto altra sezione della Corte d'Appello che la riesaminerà attenendosi al principio di diritto sopra richiamato.

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