Condominio

I limiti alle eccezioni nell’opposizione al decreto ingiuntivo sulle spese

di Cesare Trapuzzano

Con l'ordinanza n. 1502 del 22 gennaio 2018, la sesta Sezione civile - sottosezione seconda della Cassazione, estensore Antonio Scarpa , intervenendo su un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo alla riscossione degli oneri condominiali per l'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ha valorizzato i seguenti aspetti: a) limiti alle deduzioni che possono essere svolte dal condomino opponente, con riferimento alle sottese deliberazioni condominiali non impugnate; b) efficacia di giudicato esterno dei precedenti provvedimenti monitori non opposti, attinenti al medesimo oggetto, sebbene riferiti a periodi diversi.
In ordine al primo profilo, la Corte di legittimità ha innanzitutto precisato, per un verso, che l'amministratore di condominio può richiedere il provvedimento monitorio verso i condomini per le spese condominiali, senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea e, per altro verso, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere eccepita dal condomino opponente l'invalidità delle delibere condominiali di approvazione dello stato di riparto delle spese, su cui la pretesa monitoria si fonda, potendo viceversa essere fatta valere la sola eventuale inefficacia di tali delibere per l'intervenuta sospensiva di cui all'articolo 1137 del codice civile ovvero per il relativo annullamento delle delibere, ancorché sopravvenuto. Quindi, la Corte ha sostenuto che la mancata comunicazione delle delibere condominiali, relative ad assemblee alle quali il condomino opponente non ha partecipato, non costituisce motivo di doglianza per contestare il riparto ivi operato, bensì impedisce il decorso del termine per la relativa impugnazione. Mentre la contestazione circa la mancata convocazione alle assemblee costituisce motivo di impugnazione, volto ad ottenere la pronuncia di annullamento delle relative delibere in autonomo giudizio, non già ragione di opposizione al decreto ingiuntivo che si basa sulla loro adozione.
Con riferimento al secondo profilo, la Cassazione ha evidenziato che il decreto ingiuntivo non opposto per prestazioni periodiche ha efficacia di giudicato sia sulle ragioni sia sulla misura di partecipazione del condomino agli oneri condominiali, nonché sull'insussistenza di fatti impeditivi o estintivi già allora deducibili, sicché la causale di tali contributi non può essere contestata mediante opposizione avverso altro decreto ingiuntivo che riguardi la medesima tipologia di spese, sebbene riferite a periodi diversi, salvo che non intervengano sopravvenienze in fatto o in diritto.
Alla luce dei richiamati principi, è stato escluso che il condomino possa dedurre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avvenuto distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, una volta che siano state adottate, anche a suo carico, le delibere di riparto delle corrispondenti spese, senza che esse fossero impugnate, e una volta che si sia formato il giudicato sulla misura del relativo contributo, in forza di decreti ingiuntivi rilasciati per altri periodi.

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