Condominio

Il conflitto d’interessi va sempre provato

di Valeria Sibilio

La disciplina del conflitto di interessi non è contenuta nella normativa sul condominio. Tuttavia non sono rari i casi in cui, in ambito condominiale, si creano situazioni giuridiche inerenti questa materia. Come nell'ordinanza della Cassazione 1853 del 2018, relatore Antonio Scarpa, nella quale si è affrontato il ricorso, proposto da un gruppo di condòmini, contro la sentenza della Corte di secondo grado la quale, accogliendo parzialmente l'appello di un condominio contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale, aveva respinto l'impugnazione della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2010. Rimanendo indimostrata la circostanza per cui i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa, la Corte non ravvisava un conflitto di interesse in capo al condòmino.
Ricorrendo in Cassazione, i condòmini lamentavano che, a differenza di quanto affermato dalla Corte, non occorreva una prova specifica di un concreto danno arrecato, per via dell'annullamento del contratto concluso con il condòmino-appaltatore. L'assemblea aveva dovuto votare “in blocco” il bilancio consuntivo degli anni 2004-2008, con indicazione dei lavori eseguiti in un'unica voce, senza poter verificare la convenienza di un'eventuale diversa offerta. Inoltre, i ricorrenti ribadivano che, per la rilevanza della problematica in questione, bastavano la potenzialità del danno e di un possibile conflitto tra interesse del singolo condòmino e quello del condominio.
I due motivi di ricorso si sono rivelati il primo inammissibile ed il secondo infondato. Nel primo motivo, i ricorrenti invocavano, a parametro di legittimità della sentenza della Corte d'Appello, l'art. 1394 c.c., ma nella fattispecie astratta, prevista da questa norma, il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, e verte sul contrasto tra l'interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, laddove, nel caso previsto dall'art. 2373 c.c., sul quale si è incentrata la controversia, il conflitto si manifesta in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo, e verte sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività.
La Cassazione ha, inoltre, chiarito come, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del “quorum” costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono – senza alcuna obbligatorietà - astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio. Un orientamento che discende dal presupposto dell'ammissibilità di una “interpretazione estensiva”.
L'invalidità di una delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condòmini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio – con abuso del diritto di voto in assemblea - ma anche dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva motivatamente escluso che, approvando le spese dell'appalto, con la delibera del 19 febbraio 2010, l'assemblea dei condòmini, supportata dal voto dello stesso condòmino-appaltatore, avesse perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili con l'interesse collettivo alla buona gestione dell'amministrazione.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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