Condominio

I condòmini in lite con il condominio non pagano l’avvocato degli avversari

di Paolo Accoti

Nella lite tra condominio e uno o più condòmini la compagine condominiale si scinde: nei giudizi nei quali risultano avversari il condominio e uno o più condòmini il complesso condominiale si separa in relazione all'oggetto della lite con la creazione di due gruppi contrapposti, conseguentemente, risulta nulla la delibera assembleare, quand'anche adottata a maggioranza, che imponga anche a carico dell'altro gruppo, quello “avversario”, pro quota, il pagamento del compenso in favore del difensore nominato dal condominio.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1629 (relatore Antonio Scarpa) , depositata in data 23 Gennaio 2018.
E' impugnata la delibera assembleare assunta dal condominio con la quale, tra l'altro, sono state ripartite tra tutti i condòmini le spese relative ai compensi di professionisti e tecnici sostenute dal condominio, in un giudizio nel quale le controparti risultavano alcuni condòmini.
Quest'ultimi, nell'impugnare la delibera, eccepivano la circostanza per la quale non potevano imputarsi agli stessi le spese afferenti un giudizio in contradditorio con il medesimo condominio.
In primo grado la domanda veniva rigettata e, sul gravame proposto dai condòmini soccombenti, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza, statuì che il dissenso dei condòmini in lite, dovesse ritenersi implicito, ex art. 1132 Cc., nonostante non dichiarato formalmente nell'assemblea che deliberò di resistere nel procedimento intentato dai condòmini.
Propone ricorso per cassazione il condominio deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1132 Cc.
A sostegno del motivo di ricorso il condominio evidenzia l'errore in cui sarebbe incappata la corte di merito, in considerazione del fatto che il richiamato art. 1132 Cc richiederebbe la comunicazione formale da parte del condomino dissenziente.
La Corte di Cassazione ritiene, al contrario, come <<la Corte d'Appello di Trento ha fatto corretta applicazione dell'orientamento secondo cui è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.>>
Tanto perché <<nell'ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801)>>.
Conseguentemente, non può che ritenersi nulla <<per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c.>>.
Il ricorso, pertanto, è rigettato con condanna del condominio a rimborsare le spese sostenute dai controricorrenti.
Occorre considerare, tuttavia, che il dissenso alle liti esplica i suoi effetti esclusivamente all'interno della compagine condominiale, atteso che <<il terzo che si è formato un titolo esecutivo nei confronti del condominio non può pretendere di utilizzare il titolo contro i condomini non dissenzienti provvedendo di sua iniziativa ad addebitare la quota del condomino dissenziente a ciascuno dei condomini non dissenzienti “pro quota”, perché il diritto di far valere la posizione di dissenso è attribuito al condomino dissenziente in via di rivalsa>> (Cass. n. 12459/2012).

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