Spese per l’ascensore, paga anche il piano terra
A meno che un accordo - o una norma del regolamento condominiale e/o degli atti d’acquisto - non disciplini diversamente, le spese relative alla manutenzione e/o sostituzione degli impianti comuni saranno ripartite tra tutti i condòmini, sulla base di quanto disposto dalle relative norme codicistiche. Infatti, l’articolo 1117 del Codice civile indica come condominiali una serie di beni e servizi, ivi compreso, al n.3, l’impianto di ascensore.Il condomino - anche se proprietario di un immobile al piano terreno e, in concreto, scarso utilizzatore dell'impianto ascensoristico - ne è comproprietario, in quanto previsto per legge. Sussistendo, dunque, una presunzione di condominialità dell'ascensore, le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini secondo quanto previsto dall'articolo 1124 del Codice civile. Il comma 1 di tale articolo prevede che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo». Il successivo comma 2 stabilisce che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».La Cassazione, con sentenza 8823/2015, ha precisato che «i proprietari di unità immobiliari site al piano terreno sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale e/o degli ascensori limitatamente a quella parte di oneri che viene ripartita ai sensi dell’articolo 1124 del Codice civile in ragione del valore delle singole unità immobiliari, mentre non sono tenuti a concorrere per quella parte di spesa ripartita in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo».Da quanto appena ricordato, nel caso di specie – salvo che il regolamento di condominio e/o i titoli non dispongano diversamente – i negozi «che sono nel palazzo e che non hanno accesso» dovranno partecipare alla spesa di sostituzione dell'argano dell'ascensore (in quanto impianto condominiale), ma esclusivamente per la quota di proprietà (che incide per il 50% sul metodo di calcolo), mentre non verrà considerata la quota piano, così come stabilito dall’articolo 1124 del Codice civile.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5