L'esperto rispondeCondominio

Spese per l’ascensore, paga anche il piano terra

Paola Pontanari

La domanda

Nel mio condominio si è verificata la rottura dell'argano dell'ascensore. Al momento della costruzione di tale argano, l'amministratore ha ripartito la spesa in base all'articolo 1124 del Codice civile, non tenendo però conto dei negozi che si trovano nel palazzo, ma che non hanno accesso all'ascensore. Tali negozi devono contribuire alle spese di riparazione o sostituzione? Il regolamento condominiale non dice nulla.

A meno che un accordo - o una norma del regolamento condominiale e/o degli atti d’acquisto - non disciplini diversamente, le spese relative alla manutenzione e/o sostituzione degli impianti comuni saranno ripartite tra tutti i condòmini, sulla base di quanto disposto dalle relative norme codicistiche. Infatti, l’articolo 1117 del Codice civile indica come condominiali una serie di beni e servizi, ivi compreso, al n.3, l’impianto di ascensore.Il condomino - anche se proprietario di un immobile al piano terreno e, in concreto, scarso utilizzatore dell'impianto ascensoristico - ne è comproprietario, in quanto previsto per legge. Sussistendo, dunque, una presunzione di condominialità dell'ascensore, le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini secondo quanto previsto dall'articolo 1124 del Codice civile. Il comma 1 di tale articolo prevede che «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo». Il successivo comma 2 stabilisce che «al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».La Cassazione, con sentenza 8823/2015, ha precisato che «i proprietari di unità immobiliari site al piano terreno sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale e/o degli ascensori limitatamente a quella parte di oneri che viene ripartita ai sensi dell’articolo 1124 del Codice civile in ragione del valore delle singole unità immobiliari, mentre non sono tenuti a concorrere per quella parte di spesa ripartita in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo».Da quanto appena ricordato, nel caso di specie – salvo che il regolamento di condominio e/o i titoli non dispongano diversamente – i negozi «che sono nel palazzo e che non hanno accesso» dovranno partecipare alla spesa di sostituzione dell'argano dell'ascensore (in quanto impianto condominiale), ma esclusivamente per la quota di proprietà (che incide per il 50% sul metodo di calcolo), mentre non verrà considerata la quota piano, così come stabilito dall’articolo 1124 del Codice civile.

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