L'esperto rispondeCondominio

Possibile illecito per la sagoma modificata

di Matteo Rezzonico - da L’Esperto Risponde

La domanda

La proprietaria dell'attico si è permessa di apportare, nel corso d'appalto condominiale, consistenti modifiche extra capitolato senza alcuna autorizzazione.Ha fatto costruire dall'appaltatore:- una tettoria a prolungamento della pensilina, sopra la porta d'accesso dalle scale al terrazzo a livello, fino all'ingresso del proprio appartamento;- colonne aggettanti dai muri dell'attico su detto terrazzo;- cornicioni fuori tetto lungo il perimetro della sua proprietà.Vorrei avere un cortese parere circa trasgressioni e irregolarità commesse, nonché su modalità per porvi rimedio.

Il quesito posto dal lettore richiederebbe una vera e propria consulenza e l'esame della fattispecie in concreto. In ogni caso - a tacere di eventuali irregolarità di natura urbanistico/edilizia e amministrativa (per mancanza del consenso dei condòmini) e a tacere di questioni inerenti l'esecuzione del contratto di appalto - le opere eseguite su incarico del condomino proprietario dell'attico, che incidono sulla sagoma dell'edificio, (prolungamento della pensilina sopra la porta di accesso che porta dalle scale al terrazzo; realizzazione di colonne aggettanti dai muri dell'attico e cornicione esterno al tetto lungo il perimetro della sua proprietà), possono costituire anche illecito possessorio. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 22 giugno 1995, numero 7069, secondo cui «la facciata e il relativo decoro architettonico di un edificio costituiscono un modo di essere dell'immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore: di conseguenza, la modifica della facciata, comportando una interferenza nel godimento medesimo, può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria».Conseguentemente, l'assemblea condominiale o anche un singolo condomino, possono agire giudizialmente, entro un anno dai lavori in questione, per il ripristino dello status quo ante, (salvo l'eventuale azione petitoria per l'accertamento della violazione degli articoli 1102, 1120, ultimo comma e 1122 del Codice civile, oltre al risarcimento dei danni).

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