L'esperto rispondeCondominio

Condominio minimo e lavori decisi solo da alcuni

di Raffaele Cusmai

La domanda

In un condominio minimo, lineare e rettangolare, il piano terra è riservato al proprietario dell'immobile che ha donato un piano ad una nipote e uno all'altra. Le due ristrutturano l’immobile a loro spese escludendo il proprietario. Demolito completamente il tetto in legno, dall'ex solaio abitabile viene ricavato un appartamento, il tetto (circa 150 mq) viene rifatto in lamellare con pacchetto termico. Occorreva un’autorizzazione dell’assemblea?

Di regola il comproprietario non può eseguire lavori sulle parti comuni essendo a tal fine necessaria l'approvazione da parte di tutti i comproprietari. Il codice civile vieta qualsiasi modificazione della destinazione del bene in danno degli altri (art. 1102 c.c.) subordinando le innovazioni alla deliberazione assembleare (art. 1120 c.c.). L'art. 1222 c.c. prevede poi un divieto all'esecuzione di opere che possano recare un danno alle parti comuni o che generino pregiudizi alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. Il divieto si estende anche alle opere di proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale del condomino. Ciononostante, vista fattispecie considerata, l'autorizzazione dei comproprietari non è nel caso di specie necessaria: alla luce della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2005, n. 4474) e della Cassazione (su tutte Cassazione civile, Sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554) è ammessa la modifica da parte del singolo di parti comuni, purché tali modifiche non ne pregiudichino l'uso comune. Le modifiche alle parti comuni previste dall'art. 1102 c.c. possono essere dunque operate dal singolo comproprietario – nel proprio interesse e sopportando le relative spese, per conseguire un uso più intenso del bene e sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. L'autorizzazione non è quindi necessaria e può semmai valere come mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri comproprietari. In definitiva, dunque la realizzazione di modifiche su parti comuni degli edifici è legittima anche in assenza del consenso degli altri purché non venga ad essi sottratto il oggetto di opere dalla propria funzione di rilievo comune, e purché non venga arrecato un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

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