La revisione contabile su richiesta dell’ex condòmino
Oltre a prevedere la possibilità, in capo all'assemblea, di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, facoltà ammessa anche al singolo condomino, l'art. 1130 bis del Codice civile stabilisce espressamente che “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. È inoltre previsto che “Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”. Ne consegue che, fermo restando il limite temporale indicato appare legittima l'esperibilità della verifica contabile per conto dell'ex condomino.
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