L'esperto rispondeCondominio

La revisione contabile su richiesta dell’ex condòmino

di Raffaele Cusmai

La domanda

Siamo un società operante nel settore della revisione condominiale. Un nostro cliente, che risulta non più condòmino in virtù di atto di vendita perfezionato nel dicembre 2015, intenderebbe conferirci mandato per la verifica contabile dal momento in cui era nudo proprietario (2008) fino al momento della vendita (2015). Secondo la nostra interpretazione, egli potrebbe benissimo farlo poichè l'attività si riferirebbe comunque al periodo in cui era legittimato a nulla valendo che in questo momento egli non è più proprietario. Ci piacerebbe avere il conforto dell'esperto.

Oltre a prevedere la possibilità, in capo all'assemblea, di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, facoltà ammessa anche al singolo condomino, l'art. 1130 bis del Codice civile stabilisce espressamente che “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. È inoltre previsto che “Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”. Ne consegue che, fermo restando il limite temporale indicato appare legittima l'esperibilità della verifica contabile per conto dell'ex condomino.

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