Condominio

Pubblicità in facciata, può impugnare la delibera anche chi ha cambiato idea

di Luca Bridi

Una società proprietaria di due unità immobiliare ha impugnato la delibera che autorizzava l'Amministratore a locare a terzi la parete cieca della facciata esterna dell'edificio per contrarietà e violazione del regolamento condominiale; il condominio si è costituito in giudizio rilevando l'intervenuta decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. e per difetto dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La prima eccezione è stata rigettata perché il D.lgs. 28/2010, introduttivo della mediazione obbligatoria preventiva in tema di vertenze condominiali, prevede espressamente che la domanda presentata all'organismo impedisce la decadenza della domanda giudiziale dal momento del deposito del verbale presso la segreteria; momento che il convenuto – erroneamente – fa decorrere dalla data della mail con cui il mediatore comunicava alle parti l'annullamento del successivo incontro, data quest'ultima da cui, invece, fa partire i termini l'attore.
Del resto, sottolinea il Tribunale di Milano con la sentenza 12116/2017 , è precipuo onere del convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c. 2 c.c., dimostrare la fondatezza della propria eccezione, condizione qui non avveratasi poiché il condominio non ha dato contezza della data del deposito del verbale, ovvero il legale dies a quo.
Quanto al merito, il giudice non ha ritenuto rilevante la circostanza che, in epoche precedenti, l'attore avesse acconsentito alla locazione dello spazio anche perché l'ordinamento non vieta un cambio d'opinione tra successive delibere ed inoltre il dettato dell'articolo interessato del Regolamento Condominiale delimita e circoscrive in modo chiaro e inequivoco l'esercizio del diritto dei condomini allo sfruttamento pubblicitario diretto o indiretto ben identificato sia in relazione ai piani superiori sia per i proprietari dei negozi al pian terreno escludendosi quindi categoricamente e per via induttiva la possibilità dell'utilizzo della facciata cieca a nulla valendo, proprio per la specificità del dettato regolamentare, l'obiezione del Condominio soccombente, secondo cui l'articolo si riferirebbe a proprietà di natura esclusiva.

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