L'esperto rispondeCondominio

Videosorveglianza, tutti partecipano alla spesa

Matteo Rezzonico

La domanda

In un condominio si sta pensando di installare una telecamera nel locale raccolta rifiuti, con custodia delle immagini (monitor e registrazioni) nello studio dell’amministratore condominiale. Il tutto sarà oggetto di discussione in assemblea.Quale quorum di voti è necessario per deliberare e ratificare tale punto? Possono essere esclusi dalle spese di installazione e di gestione i condòmini contrari?

Occorrerebbe un esame della fattispecie in concreto, anche per valutare la motivazione per la quale viene installata la telecamera. Va comunque evidenziato che - in termini generali - per la giurisprudenza non si configura, tra l’altro, il reato di interferenze illecite nella vita privata in caso di telecamere installate per la videoripresa di parti comuni condominiali. Si veda, per tutte, Cassazione penale, 30 maggio 2017, sentenza 34151, in tema di “pianerottoli”. Resta fermo l’obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui al Dlgs 196/2003, in materia di privacy.In ogni caso, per l’articolo 1122-ter del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012), «le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti)».Si ritiene, infine, che l’installazione della telecamera di videosorveglianza - motivata da esigenze di verifica della corretta esecuzione della raccolta differenziata o dall’esigenza di evitare atti di vandalismo (forse già accaduti) - non costituisca innovazione gravosa o voluttuaria, con la conseguenza che a essa non si applica l’articolo 1121 del Codice civile, per il quale, «qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condòmini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa...». Dunque, tutti i condòmini sono tenuti a partecipare alla relativa spesa.

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