Condominio

Sisma, omissione di atti d’ufficio per il sindaco che tiene aperta la scuola non a norma

(Fotogramma)

di Silvia Marzialetti

Nel caso di un immobile pubblico realizzato nel rispetto della normativa antisismica, la valutazione della concreta possibilità di pericolo, propedeutica alla scelta del sequestro preventivo, è insita nella violazione stessa della normativa di settore. Parola di Cassazione. Ne consegue che - si legge nella sentenza 00190 depositata ieri, 8 gennaio - l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata. Essa, inoltre, rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

E così i giudici della Suprema Corte hanno sentenziato l'omissione di atti d'ufficio per il sindaco del grossetano che, in nome della bassa sismicità della zona, non aveva reputato necessario chiudere la scuola non in regola. Il primo cittadino era stato inizialmente «assolto» dal tribunale di Grosseto, che aveva valutato corretto l'accertamento del tecnico. Nel redarre il certificato di idoneità statica dell'edificio, quest'ultimo aveva registrato una inadeguatezza minima rispetto ai parametri costruttivi antisismici: elemento questo che, nel combinato disposto con la bassa sismicità del territorio, aveva - secondo i giudici del tribunale - giustificato la scelta del primo cittadino.

La decisione non ha trovato d'accordo il pubblico ministero che, nel presentare ricorso, ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative, sostenendo che in materia antisismica il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo nella non prevedibilità dei terremoti, deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo concreto. Nessun rilievo, quindi, si sarebbe dovuto pertanto attribuire alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità.

In linea con questo ragionamento la Cassazione che, con la sentenza depositata ieri, ha messo la pietra tombale sul caso.

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