Condominio

Il caso risolto: revoca delle dimissioni volontarie da parte dell’amministratore

Anna Nicola

Nel 2015 un condominio è amministrato da una società di persone che viene revocata dal Tribunale in ragione della raggiunta prova della confusione contabile posta in essere dalla medesima.
Nella stessa sede viene nominato l'amministratore giudiziale. Questi assume l'incarico, presenta al condominio il preventivo e il dettagliato compenso, ed inizia a svolgere il suo mandato.
L'edificio non è di facile amministrazione perché ci sono due fazioni che si fronteggiano, entrambe composte da sette teste, con millesimi diversi
L'amministratore è perennemente intralciato da una di queste due fazioni. A fronte dell'indizione di assemblee poste in essere dal mandatario dello stabile, questi condomini procedono alla richiesta di convocazione al fine della sua autoconvocazione. È noto a tutti che si ha l'autoconvocazione quando almeno due condomini rappresentanti almeno un sesto chiedono la chiamata della riunione condominiale. Se l'amministratore non vi fa fronte entro i successivi dieci giorni, i richiedenti possono procedere direttamente loro alla convocazione. Nel caso di specie la richiesta era per lo più invalida in quanto svolta da soggetto estraneo menzionando il mandato ricevuto dai condomini ma senza allegarlo.
Questi stessi condomini, pur avendone pieno diritto, non hanno mai consultato i libri e registri contabili in vista delle assemblee, soprattutto quelle di approvazione dei bilanci, salvo poi creare confusione e fare infinite domande nel corso dell'assemblee indette dall'amministratore, con ciò non permettendo mai l'assunzione di delibere positive
Un certo giorno, all'ennesima assemblea dove si ponevano problemi inesistenti, l'amministratore si è allontanato dalla riunione, dimettendosi dal mandato
Di fatto da questo momento, l'amministratore è in prorogatio imperii
Si susseguono le assemblee, si susseguono le richieste dei condomini di provvedere alla riunione condominiale per la nomina dell'amministratore. Queste richieste non sono rispettose dell'art. 66 disp. Att. C.c. in tema di autoconvocazione –come sopra indicato- in quanto formulata per loro conto da soggetto estranei.
Si arriva all'assemblea del 13.1.2017 dove l'amministratore revoca le proprie dimissioni e riprende le funzioni. I condomini che creavano ostruzionismo adiscono il tribunale al fine di far dichiarare la sua revoca con contestuale nomina di nuovo amministratore, oltre a ulteriori contestazioni fattuali e giuridiche.
Il tribunale, dopo aver osservato che l'amministratore dimissionario né ha convocato l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore ex art. 1129 comma decimo c.c. ('incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.), né ha chiesto al Tribunale la nomina di un nuovo amministratore ex art. 1129 primo comma c.c. (quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario) la conseguenza è che il suo mandato si è svolto senza soluzione di continuità.
La dichiarazione del 13.1.2017, osserva il Collegio, non può valere quale nomina o conferma, trattandosi di semplice dichiarazione dell'amministratore a cui non ha fatto seguito l'approvazione assembleare.
Da ciò consegue che da detta data non è iniziato a decorrere un nuovo mandato annuale che ai senso del decimo comma dell'art. 1129 c.c. si intende rinnovato per egual durata ma è proseguito l'originario incarico iniziato il 11.3.2015 che è giunto a termine il 11.3.2017.
Inoltre occorre tener conto che vi sono state due successive assemblee dove non è stata raggiunta la maggioranza per la nomina/conferma dell'amministratore
Da qui la correttezza della procedura adita, che si è conclusa con la revoca dell'amministratore e la contestuale nomina di un nuovo mandatario.
Poiché il mandato del primo amministratore era in prorogatio era strettamente necessaria una sua nuova nomina al fine di proseguire il mandato condominiale. Purtroppo, come detto, le ultime assemblee non sono state in grado di formulare espresso voto favorevole tale da rinominarlo.

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