Condominio

Nel caso fortuito gioca un ruolo l’imprevedibilità, l’esondazione va risarcita

di Paola Di Patrizio

Chiunque abbia una relazione di fatto con un bene tale da consentirgli l’esercizio del “potere di governo”, attraverso un rapporto “qualificato” che consenta un controllo vero e proprio, ha l’obbligo della custodia. Custode è dunque il proprietario del bene ma anche il possessore o il semplice detentore.

Il danno cagionato dal bene dà luogo a una forma di responsabilità « oggettiva» che prescinde dalla “colpa” del custode: questi è infatti responsabile per il solo fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene o per l’insorgenza nello stesso di un processo dannoso e che la cosa abbia causato il danno, senza che rilevi se si sia attenuto o meno nell’esercizio della custodia a regole di buona condotta. Unica eccezione: il «caso fortuito», fattore estraneo alla cosa che, presentando i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.

In recente sentenza il Tribunale di Milano , esaminando il caso di un esercizio commerciale che aveva subito danno da allagamenti da acque meteoriche a seguito di precipitazioni temporalesche di rilevante intensità e che aveva agito in giudizio per il ristoro dei danni subiti, ha ribadito questi principi, chiamando in causa per responsabilità per danno da cosa in custodia sia il Comune proprietario della rete fognaria sia il condominio proprietario della tratta della tubazione interna allo stabile in cui era ubicato il negozio, in concorso tra loro.

Nel caso, definito con sentenza 5222/2017, il giudice ha così deciso dopo avere accertato, avvalendosi di consulenza tecnica l’inadeguatezza delle dimensioni dei collettori di scarico della fognatura pubblica e l’omessa pulizia dei pozzetti di scarico all’interno del condominio. Escluso anche il caso fortuito: il Tribunale ha infatti evidenziato che la ripetitività degli allegamenti (tre in un breve arco di tempo) valeva già di per sé ad escludere l’imprevedibilità dell’evento secondo la comune esperienza e dunque l’idoneità ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.

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